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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41786/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la decisione di consegna (estradizione) di Ilia Druzhinin alla Autorità giudiziaria francese. I difensori hanno contestato: (1) insufficiente descrizione dei fatti nel mandato di arresto e confusione tra mandato e informazioni aggiuntive richieste ex art.16 I. 69/2005, in violazione dell'art.6 I. n.69/2005; (2) mancata indicazione delle circostanze previste dall'art.70 c.p. (momento, luogo, grado di partecipazione) e carenza di chiarimenti sul ruolo del ricercato e sulla base cautelare del mandato; (3) violazione dei termini procedurali previsti dall'art.17 commi 1,2,2-bis I. 69/2005 (decisione oltre i termini senza formale proroga), essendosi l'arresto verificato il 25/08/2023 e la decisione adottata il 19/09/2023.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché la riforma introdotta dal d.lgs. n.10/2021 (nuova formulazione dell'art.6) ha eliminato l'obbligo di allegare la "relazione illustrativa delle fonti di prova" al mandato, facendo sì che il mandato e le informazioni aggiuntive ex art.16 si integrino e possano essere valutati congiuntamente. Le informazioni aggiuntive ricevute il 14/09/2023 sono state ritenute sufficienti a descrivere le circostanze spazio-temporali e il grado di partecipazione di Druzhinin (attacchi informatici, estorsioni, riciclaggio, partecipazione a organizzazione criminale). La mancata specifica del provvedimento cautelare nel mandato non era rilevante, poiché risultava che il mandato era fondato su un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Parigi del 1° agosto 2023. Quanto ai termini, la Corte ha ricordato che il ritardo nella decisione non comporta più la caducazione automatica della misura cautelare dopo le modifiche normative: l'art.22-bis ha rimodulato le conseguenze del ritardo prevedendo obblighi di comunicazione e la valutazione della custodia da parte della Corte di appello, non l'annullamento automatico della misura. Per questi motivi il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2005 (norme sul mandato di arresto europeo)

    art. 6, comma 1; art. 16; art. 17, commi 1,2,2-bis; art. 22, comma 5

    L'art.6 richiede la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione). Le informazioni aggiuntive ex art.16 possono integrare il mandato. L'art.17 disciplina termini procedurali per la decisione sulla consegna; tuttavia le conseguenze del loro superamento sono state riconsiderate dalle successive modifiche legislative. L'art.22, comma 5 impone adempimenti della cancelleria dopo la decisione.

  • Decreto legislativo n. 10 del 2021

    modifica dell'art.6 (comma 1, lettera e) e introduzione art.22-bis)

    Ha eliminato l'obbligo di allegare al mandato la "relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi" (previgente comma 4 lettera a), portando a una valutazione sul contenuto del solo mandato eventualmente integrato da informazioni aggiuntive; ha introdotto l'art.22-bis che modifica le conseguenze del ritardo decisionale, sostituendo la caducazione automatica con obblighi di comunicazione e valutazioni sulla custodia.

  • Codice penale (Italia)

    art. 416, art. 629, art. 640-ter, art. 648-bis, art. 648-ter, art. 615-ter, art. 615-quinquies

    I reati indicati nel mandato europeo sono riconosciuti come tali nell'ordinamento italiano e puniti con pena detentiva non inferiore a 12 mesi, assicurando il requisito di doppia incriminazione per la consegna.

  • Codice di procedura penale (Italia)

    art. 70 c.p. (circostanze oggettive e soggettive)

    Le circostanze richiamate dall'art.6 della legge 69/2005 devono riferirsi alle modalità spazio-temporali di commissione del fatto; non è richiesto che il mandato contenga tutta la ricostruzione probatoria dettagliata prevista per i giudizi interni.

  • Decisione-Quadro 2002/584/GAI

    Fissa il quadro comunitario del mandato di arresto europeo; delega agli Stati membri la determinazione dell'autorità competente a emettere il mandato (anche il pubblico ministero). L'indicazione dell'esistenza di un provvedimento giudiziario a fondamento del mandato serve a garantire che il provvedimento sottostante sia emesso da un giudice.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche del d.lgs. n.10/2021 il contenuto del mandato di arresto europeo si valuta insieme ad eventuali informazioni aggiuntive; mancano più le cause di rifiuto basate sull'assenza di documentazione probatoria allegata al mandato.
  • La carenza di dettagli probatori nel mandato può essere colmata da informazioni aggiuntive richieste ex art.16; le parti devono quindi verificare e valorizzare queste integrazioni insieme al testo del mandato.
  • L'omessa indicazione esplicita del provvedimento cautelare sul quale si fonda il mandato non è decisiva se la natura giudiziaria del provvedimento può essere accertata (es. risulta che sia stato emesso da un giudice competente).
  • Il superamento dei termini procedurali previsti dall'art.17 non determina più, di per sé, la caducazione automatica della misura cautelare: le conseguenze del ritardo sono regolate dall'art.22-bis, che impone comunicazioni e valutazioni sulla custodia; pertanto il ritardo deve essere dedotto con argomentazioni concrete per produrre effetti.
  • Per opporre efficacemente un diniego alla consegna è necessario far emergere carenze concrete e specifiche (es. mancanza delle informazioni essenziali su tempo/luogo/grado di partecipazione non sanabili con integrazioni), non meri rilievi generici sull'insufficienza probatoria.
  • La verifica della doppia incriminazione richiede che i reati indicati siano previsti anche nell'ordinamento di esecuzione e puniti con pena detentiva non inferiore a 12 mesi; in presenza di tale corrispondenza la consegna è possibile.

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