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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21544/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico dipendente di una ASL aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'attribuzione di incarichi dirigenziali di maggiore rilievo professionale dopo il superamento con valutazione positiva del quinquennio di servizio, oltre a pretese economiche correlate (indennità di esclusività e adeguamento della retribuzione di posizione). La Corte d'appello aveva però accolto l'impugnazione della ASL. In cassazione il dirigente ha dedotto tre motivi, tutti centrati sull'interpretazione della disciplina legale e contrattuale della dirigenza medica: 1) violazione dell'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che l'attribuzione degli incarichi di alta professionalità, consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, nonché di direzione di struttura semplice, sarebbe doverosa e non discrezionale dopo il quinquennio; 2) violazione dell'art. 28 del CCNL dirigenza medico-veterinaria dell'8 giugno 2000 e delle successive modifiche, assumendo che la contrattazione collettiva avrebbe reso obbligatorio il conferimento almeno di un incarico di alta professionalità o assimilato; 3) violazione dell'art. 42, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, per avere la corte territoriale ritenuto possibile attribuire anche dopo cinque anni un incarico di natura professionale, anziché uno necessariamente diverso dall'incarico di base. A sostegno il ricorrente richiamava anche modifiche legislative e un regolamento aziendale, che a suo dire confermavano la natura vincolata del conferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi e ha confermato il rigetto della domanda del dirigente. Ha affermato che il superamento del quinquennio con valutazione positiva non attribuisce un diritto incondizionato a ottenere uno specifico incarico dirigenziale di maggiore contenuto professionale. Il conferimento resta subordinato al quadro organizzativo dell'ente, ai posti effettivamente disponibili, alla copertura finanziaria e alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza è stata esclusa sia la debenza dell'incarico richiesto sia ogni pretesa risarcitoria o economica connessa al mancato conferimento. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992

    non prevede un diritto automatico del dirigente medico, dopo il quinquennio e la valutazione positiva, all'attribuzione di un incarico di alta professionalità o di direzione di struttura semplice; l'attribuzione resta inserita in un sistema di organizzazione, programmazione e selezione.

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000

    le previsioni sugli incarichi di direzione di struttura semplice e sugli incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca non delineano un obbligo generalizzato di conferimento a tutti i dirigenti che superino il quinquennio.

  • art. 28 CCNL dirigenza medico-veterinaria del SSN 8 giugno 2000

    la disciplina del conferimento degli incarichi presuppone scelta con atto scritto e motivato, su rosa di idonei e previa fissazione di criteri e procedure aziendali; ciò è incompatibile con un automatismo nell'attribuzione.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 165 del 2001

    gli incarichi vanno conferiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale; il vincolo organizzativo e finanziario esclude che il numero degli incarichi debba coincidere con quello dei medici valutati positivamente.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    i profili organizzativi spettano alla pubblica amministrazione, mentre alla contrattazione collettiva sono rimessi disciplina del rapporto di lavoro e trattamenti economici; la contrattazione non può alterare l'assetto organizzativo e finanziario fissato dalla legge.

  • art. 97 Cost.

    il sistema va letto in funzione del buon andamento dell'amministrazione, che giustifica il coordinamento tra organizzazione, finanza pubblica e conferimento degli incarichi.

  • art. 30, comma 4, CCNL 3 novembre 2005

    richiamato come previsione di salvaguardia economica in caso di revoca o rimodulazione degli incarichi, ma non come fonte di un diritto all'attribuzione di un incarico di maggiore livello.

  • art. 31, comma 5, CCNL 3 novembre 2005

    richiamato per la conservazione, in tutto o in parte, delle componenti fisse della retribuzione minima contrattuale, senza incidere sull'obbligatorietà del conferimento di un incarico superiore.

  • art. 42, comma 4, CCNL 3 novembre 2005

    non impone che, decorso il quinquennio, il dirigente riceva necessariamente un incarico professionale diverso da quello di base, dovendo la previsione essere letta nel contesto delle disponibilità organizzative e finanziarie.

  • art. 18, comma 2, CCNL 19 dicembre 2019

    ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base

    anche la formulazione più recente va letta alla luce del vincolo di disponibilità finanziaria e organizzativa e delle procedure selettive; non introduce un automatismo assoluto.

  • art. 19, comma 1, CCNL 19 dicembre 2019

    ribadisce il vincolo finanziario-organizzativo che condiziona l'effettiva conferibilità degli incarichi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel settore della dirigenza medica, il superamento del quinquennio con valutazione positiva non attribuisce di per sé un diritto soggettivo perfetto a ottenere un incarico di direzione di struttura semplice o un incarico di alta professionalità o assimilato.
  • Il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari è subordinato a tre condizioni cumulative: disponibilità del posto nell'assetto organizzativo aziendale, copertura finanziaria e rispetto delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
  • La contrattazione collettiva può disciplinare modalità e criteri di conferimento degli incarichi, ma non può trasformare in obbligatorio un conferimento che il sistema legislativo configura come compatibile con risorse, programmazione organizzativa e scelte discrezionali della P.A.
  • Le norme contrattuali che prevedono incarichi diversi da quello di base dopo un certo periodo di anzianità vanno lette in modo sistematico, senza prescindere dal vincolo pubblico di organizzazione e finanza e senza ricavarne automatismi attributivi generalizzati.
  • In mancanza di dimostrazione di posti concretamente disponibili o di una specifica pretermissione in procedure selettive, non può essere accolta neppure la domanda risarcitoria fondata sul solo mancato conferimento dell'incarico preteso.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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