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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Frustaci ha impugnato la sentenza resa in sede di rinvio per violazione delle indicazioni della precedente sentenza di cassazione rescindente. I punti contestati riguardavano: (1) la valutazione delle spese sostenute con la carta di credito intestata alla società (+Rent s.r.l.), che la difesa aveva documentato e qualificato come spese di gestione pertinenti all'attività sociale (carburante, voli, ristoranti, vidimazione scritture da notaio), ma che la Corte territoriale aveva ritenuto ingiustificate o prive di riscontro; (2) la contraddittorietà e illogicità della motivazione che condannava per bancarotta per distrazione pur avendo precedentemente assolto Frustaci dalla bancarotta documentale (c.d. incoerenza tra mancata prova documentale e fatto che l'imputato non era responsabile della sottrazione delle scritture); (3) la qualificazione come bancarotta fraudolenta (distrazione) dei prelievi effettuati a titolo di compenso dell'amministratore senza aver verificato, come richiesto dalla sentenza rescindente, se la prestazione fosse effettiva e se il compenso fosse congruo rispetto all'impegno profuso (distinzione tra bancarotta preferenziale e distrattiva). In sostanza il ricorso denunciava che la Corte d'appello, in sede di rinvio, non si era uniformata alle indicazioni della Cassazione e aveva oltrepassato i limiti dell'indagine imposti dalla sentenza rescindente, travisando documenti bancari, estratti conto e atti allegati (anche relazione ex art. 33 legge fallimentare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi secondo cui il giudice di rinvio ha autonomia di valutazione ma deve rispettare gli indirizzi decisivi indicati nella sentenza rescindente e non ripetere i vizi motivazionali. Ha censurato la Corte d'appello per aver oltrepassato lo schema enunciato dalla precedente pronuncia (in particolare non avendo fornito una risposta specifica alle giustificazioni documentali sulle spese sostenute con la carta di credito e per aver ignorato la necessità di verificare la congruità e l'effettiva prestazione relativa al compenso dell'amministratore). Avendo accolto i tre motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, con l'indicazione che la questione delle distrazioni giustificate come spese gestionali e la verifica della congruità del compenso devono essere valutate conformemente ai criteri dettati in sede rescindente. In sintesi: accoglimento del ricorso, annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Articolo richiamato come norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b e lett. e) impugnazione per violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica). La Corte verifica la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti ai sensi di tale articolo.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato dai motivi di ricorso come norma connessa alle esigenze di motivazione e conformità alle indicazioni della Cassazione; la censura ha riguardato la mancata uniformità della motivazione del giudice del rinvio rispetto alla sentenza rescindente.

  • art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina l'annullamento con rinvio e l'individuazione del giudice 'ad quem': la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, conformemente a tale disposizione.

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione ex art. 33 legge fallimentare è stata richiamata come documento di confronto (elenco dei creditori insinuati): la Corte ha ritenuto che l'assenza di istanze di insinuazione da parte del notaio e la documentazione bancaria allegata dovevano essere valutate dal giudice di rinvio per verificare la verosimiglianza delle giustificazioni sulle spese.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio conserva autonomia di valutazione dei fatti, ma deve conformarsi alle questioni e agli indirizzi decisivi indicati dalla sentenza rescindente e non può ripetere i vizi di motivazione censurati in Cassazione.
  • Quando la Cassazione, in sede rescindente, segnala giustificazioni specifiche fornite dall'imputato (es. spese aziendali documentate sulla carta di credito), il giudice di rinvio è tenuto a esaminarle e a motivare puntualmente l'eventuale rifiuto o valutazione negativa; un semplice giudizio apodittico di inverosimiglianza è insufficiente.
  • La qualificazione dei prelievi dell'amministratore come bancarotta preferenziale o come bancarotta fraudolenta per distrazione richiede una verifica concreta: va accertato se esisteva un diritto al compenso, se la prestazione era effettiva e se l'ammontare era congruo rispetto all'impegno prestato, e non ci si può limitare a rilevare l'assenza di delibere o previsioni statutarie senza valutare la prestazione e la congruità.
  • Non è logico né ammissibile motivare una condanna imputando all'imputato la mancanza di documenti quando, nello stesso giudizio, si assolve per bancarotta documentale rilevando che le incompletezze contabili non erano addebitabili allo stesso; deve essere evitata la contraddittorietà tra diverse qualificazioni e decisioni.
  • La documentazione extracontabile (estratti conto, relazione ex art. 33 legge fallimentare, verbali, ecc.) deve essere considerata dal giudice come elemento di riscontro della destinazione e della natura delle spese aziendali; la semplice assenza di una delibera assembleare non esclude in assoluto la riconducibilità di spese e compensi all'attività sociale.

Testo integrale

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