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Sentenza

Sentenza n. 1348/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della proroga delle misure di accoglienza SAI

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il rigetto della richiesta di proroga dell’accoglienza, fondato sull’avvenuto decorso dei tempi ordinari di permanenza e sull’assenza, nella relazione prodotta, di prospettive e tempi di uscita. Hanno dedotto che le gravi fragilità fisiche e psicologiche del nucleo familiare, in particolare le condizioni della coniuge e della figlia, imponessero una maggiore tutela e la qualificazione dei componenti come persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 142/2015. Hanno inoltre sostenuto che il d.l. 416/1989 subordinasse l’accoglienza dei titolari di protezione internazionale soltanto al riconoscimento della protezione e alla mancanza di mezzi di sussistenza, senza prevedere un limite temporale automatico, e che il diniego non potesse fondarsi esclusivamente sul decorso del termine senza considerare le condizioni individuali. In via subordinata, hanno invocato il diritto all’accoglienza previsto dalla disciplina della protezione temporanea accordata agli sfollati dall’Ucraina, prorogata sino al 4 marzo 2027.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso e l’adozione del decreto cautelare monocratico, il Servizio Centrale SAI ha riesaminato la posizione e disposto la prosecuzione dell’accoglienza del nucleo presso il progetto SAI di Bologna fino al 4 marzo 2027, in applicazione della normativa speciale prevista per i cittadini profughi ucraini. Il nuovo provvedimento ha superato il diniego impugnato, facendo venir meno l’interesse all’annullamento di quest’ultimo. Il TAR ha precisato che gli eventuali vizi del nuovo provvedimento, lamentati dai ricorrenti nella memoria, non potevano essere esaminati perché tale atto non era stato formalmente impugnato. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 17 d.lgs. 142/2015

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione del nucleo come portatore di esigenze particolari; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.l. 416/1989

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’assenza di un limite temporale automatico all’accoglienza dei titolari di protezione internazionale; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 2 decisione di esecuzione (UE) 2022/382

    Richiamato quale base della protezione temporanea per le persone sfollate dall’Ucraina; il successivo riesame amministrativo ha disposto l’accoglienza sino al 4 marzo 2027 sulla base della disciplina speciale.

  • decisione di esecuzione (UE) 2023/2409

    Richiamata tra gli atti di proroga della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina; non scrutinata nel merito.

  • decisione di esecuzione (UE) 2024/1836

    Richiamata tra gli atti di proroga della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina; non scrutinata nel merito.

  • art. 1 decisione (UE) 2025/1460

    Richiamato quale atto che ha esteso l’efficacia della protezione temporanea sino al 4 marzo 2027; non scrutinato nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al superamento del diniego impugnato mediante un nuovo provvedimento favorevole.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, sostituisce l’atto impugnato con un nuovo provvedimento che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l’interesse all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In un giudizio d’impugnazione, i vizi propri di un nuovo provvedimento amministrativo sopravvenuto non possono essere esaminati se quest’ultimo non è stato formalmente impugnato, anche quando le relative censure siano state formulate in una memoria difensiva.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole può determinare l’improcedibilità della domanda di annullamento anche quando il nuovo atto sia stato adottato in sede di riesame a seguito del ricorso e di una misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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