Sentenza n. 544/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale, successivamente confermata all'esito della riedizione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva richiesto l'assunzione di un lavoratore stagionale straniero e aveva impugnato il provvedimento prefettizio del 22 ottobre 2024, con cui era stato revocato il nulla osta già rilasciato, per asserita incapienza o mancata capacità reddituale del datore di lavoro. Oltre all'annullamento dell'atto e alla sospensione della sua efficacia, era stato chiesto il risarcimento dei danni. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris in relazione al difetto di motivazione e aveva ordinato alla Prefettura di riaprire il procedimento, rivalutare il requisito reddituale, richiedere se necessario documentazione integrativa e adottare un provvedimento espresso congruamente motivato. All'esito del remand, la Prefettura aveva adottato il 29 aprile 2025 un nuovo provvedimento di conferma della revoca, impugnato con motivi aggiunti. Successivamente, l'Amministrazione aveva annullato d'ufficio il provvedimento gravato e aveva rilasciato nuovamente il nulla osta e il permesso di soggiorno al lavoratore. La ricorrente, preso atto di tali sopravvenienze, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione e aveva rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; l'Amministrazione aveva aderito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. L'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato e il successivo rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno hanno eliminato l'utilità concreta della decisione giudiziale. Il Collegio non ha quindi deciso nel merito la legittimità della revoca originaria né della successiva conferma, pur dando atto che, nella fase cautelare, era stato ravvisato il fumus del difetto motivazionale. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e dal conseguente soddisfacimento dell'utilità perseguita, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione annulla d'ufficio il provvedimento impugnato e adotta gli atti consequenziali idonei a soddisfare l'interesse sostanziale del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente non conserva un'utilità concreta e attuale alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di decidere nel merito la legittimità dell'atto impugnato, anche quando nella fase cautelare siano stati ravvisati profili di possibile illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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