Sentenza n. 488/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte 24.10.2024, con accertamento della nullità e/o comunque annullamento: -a) della nota in data 3.10.2025 (doc. 1), con cui il Responsabile della Sede Territoriale di Torino Nord dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (d’ora innanzi, per brevità, “INAIL”) ha disposto che il progetto di cui alla domanda ISI n. I1121-000587, presentato dalla Pozzo S.p.A. e volto ad ottenere il finanziamento di un intervento per la riduzione del rischio di movimentazione dei carichi (MMC) nello stabilimento produttivo di Borgaro Torinese, “… è parzialmente finanziabile, dopo sentenza TAR Piemonte 24 10 2024, rispetto al complessivo costo di 135.690 euro, risultante da [1] 125.000 euro per ROBOT ABB, modello IRB 4600-40-255, denominato FLEXLOADER FB 800, [2] 9.190 euro per IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE e [3] 1.500 euro per PERIZIA. Invece, [4] il MAGAZZINO VERTICALE MODULA MX75 H7900 rimane non finanziabile perché non rientra tra i tipi di macchine (sistemi automatici di alimentazione e scarico, robot, pallettizzatori) di cui all’Allegato 2 – Scheda “e” e perché il suo sviluppo per circa 8 metri è incoerente (4a) sia con le azioni manuali di trasporto in orizzontale alla quota correlata di calpestio dell’operatore sia (4b) con le azioni manuali di spostamento verticale a quote superiori a 175 cm, oltre le quali la movimentazione non è contemplata dalla Norma UNI 11228, § a-7-2 (quindi non rientra concettualmente nell’alveo della MMC)” (enfasi grafica di chi scrive); -b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresa – per quanto possa occorrere – la nota della Direzione Territoriale Torino Nord dell’INAIL in data 5.9.2025 (doc. 2), che preannunciava il parziale rigetto della domanda ISI n. I1121-000587.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota INAIL del 3 ottobre 2025, adottata in asserita esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 1073/2024, nella parte in cui ha escluso dal finanziamento un magazzino verticale automatico MODULA MX75-H7900
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto l’annullamento giudiziale del precedente diniego di finanziamento relativo a un progetto per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, comprendente un robot manipolatore, il relativo impianto elettrico, una perizia e un magazzino verticale automatico MODULA. Il precedente diniego era fondato, tra l’altro, sull’asserita incoerenza del magazzino rispetto alle movimentazioni orizzontali e verticali dei carichi e sulla sua non riconducibilità ai macchinari finanziabili. Con il nuovo atto del 3 ottobre 2025, l’INAIL ha riconosciuto la finanziabilità delle componenti relative al robot, all’impianto elettrico e alla perizia, ma ha nuovamente escluso il magazzino MODULA, richiamando sia la sua non appartenenza ai tipi di macchine indicati nell’Allegato 2, Scheda “e”, dell’avviso, sia l’incoerenza del suo sviluppo verticale con la movimentazione manuale contemplata dalla norma UNI 11228. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità del nuovo atto per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione avesse riproposto motivazioni già censurate e non avesse valutato l’integrazione funzionale tra il robot e il magazzino automatico, necessaria per eliminare la movimentazione manuale dei carichi. In subordine ha dedotto l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione dell’art. 168 d.lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato XXXIII, sostenendo che il magazzino fosse un macchinario automatico capace di movimentare i carichi in autonomia e di portarli al livello ergonomico di prelievo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha accertato la nullità della nota del 3 ottobre 2025 limitatamente alla parte in cui escludeva la finanziabilità del magazzino verticale MODULA. Il giudice ha rilevato che il riferimento all’incoerenza con le movimentazioni orizzontali e verticali era sostanzialmente identico a quello contenuto nel precedente diniego e non poteva essere riproposto senza ulteriori specificazioni e approfondimenti. Anche la qualificazione del magazzino, isolatamente considerato, come investimento non finanziabile non costituiva una motivazione realmente nuova, poiché la questione era già entrata nel precedente giudizio e la sentenza ottemperanda aveva espressamente censurato l’omessa istruttoria sull’integrazione tra il robot e il magazzino MODULA. L’effetto conformativo della sentenza precedente imponeva quindi all’INAIL di valutare tale integrazione e le sue implicazioni ai fini del finanziamento. La riproposizione delle medesime ragioni, senza svolgere l’istruttoria e la motivazione richieste dal giudicato, integra contrasto con il dictum giudiziale e determina la nullità dell’atto per violazione del giudicato. L’amministrazione è stata obbligata a rideterminarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, con istruttoria e motivazione rispettose dell’intero contenuto conformativo della sentenza n. 1073/2024. Il TAR si è riservato la nomina di un commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine. Il vaglio subordinato di legittimità è stato dichiarato privo di interesse per effetto dell’accoglimento della domanda di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l’esecuzione del giudicato e di imporre all’amministrazione gli adempimenti necessari.
art. 21-septies, comma 1, l. 241/1990
Il provvedimento adottato in contrasto con il giudicato è nullo; nel caso deciso, la nullità deriva dal contrasto tra la nuova determinazione e l’effetto conformativo della precedente sentenza.
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata invocata in via subordinata con riferimento all’obbligo di motivazione, ma il relativo esame è divenuto inutile a seguito dell’accertamento della nullità per violazione del giudicato.
art. 168 d.lgs. n. 81/2008
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, insieme all’Allegato XXXIII, per sostenere la rilevanza del macchinario automatico ai fini della riduzione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi; il TAR non ha deciso nel merito tale censura, avendo accolto la domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- L’amministrazione che, dopo l’annullamento di un provvedimento, riesercita il potere deve rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche il suo complessivo effetto conformativo, comprendente le statuizioni e le valutazioni espresse nella motivazione.
- La motivazione formalmente diversa dell’atto adottato in esecuzione del giudicato non è realmente nuova quando ripropone, nella sostanza, ragioni già dedotte o esaminate nel precedente giudizio senza svolgere gli approfondimenti istruttori e motivazionali richiesti dalla sentenza.
- È nullo per violazione del giudicato il nuovo provvedimento che elude l’obbligo conformativo derivante dalla sentenza, omettendo di valutare uno specifico profilo istruttorio e motivazionale che il giudice aveva indicato come decisivo per il riesercizio del potere.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora il nuovo atto sia dichiarato nullo per contrasto con il giudicato, l’amministrazione può essere obbligata a riedeterminarsi entro un termine assegnato dal giudice, con possibile nomina successiva di un commissario ad acta in caso di inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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