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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09443/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'ente previdenziale, di somme già erogate a titolo di pensione di reversibilità, comprensive della quota riferita a una figlia che aveva superato il limite anagrafico per la conservazione del beneficio e della quale non era stata più trasmessa la documentazione universitaria richiesta annualmente. La beneficiaria della pensione ha chiesto di accertare l'illegittimità del recupero e l'irripetibilità delle somme, deducendo di avere agito in buona fede. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda; in appello, invece, la corte territoriale ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, ritenendo che si trattasse di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato. Con il ricorso per cassazione la parte ha denunciato falsa applicazione degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 e ha sostenuto che la lite riguardasse solo la legittimità dell'azione di ripetizione di indebito, quindi la giurisdizione del giudice ordinario, non la determinazione del trattamento pensionistico. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la controversia non investe l'an o il quantum della pensione, ma solo i presupposti legali del recupero delle somme già pagate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla giurisdizione. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito la controversia alla giurisdizione della Corte dei conti e ha rimesso la causa dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, quando si discute soltanto della legittimità del recupero di somme indebitamente erogate e non della sussistenza del diritto a pensione o della misura del trattamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 52 l.n. 88/1989

    È richiamato come base della domanda di irripetibilità delle somme richieste in restituzione, ma la decisione non fonda su tale norma il riparto di giurisdizione.

  • artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934

    Sono le norme invocate per sostenere la giurisdizione contabile; la Corte esclude che nel caso concreto la controversia rientri nella loro sfera di applicazione, perché non riguarda la determinazione del trattamento pensionistico ma solo i presupposti del recupero.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per formulare il motivo di ricorso per cassazione relativo alla falsa applicazione di norme sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è esclusiva solo quando la controversia incide sul diritto alla pensione, sulla misura del trattamento o su questioni ad esso funzionalmente connesse.
  • Se la lite ha ad oggetto esclusivamente la fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito dell'ente previdenziale, senza mettere in discussione l'an o il quantum del trattamento pensionistico, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La semplice circostanza che le somme indebitamente erogate derivino da una pensione pubblica non basta, da sola, a radicare la giurisdizione contabile: occorre verificare se il petitum sostanziale coinvolga la determinazione del trattamento pensionistico.
  • La distinzione decisiva è tra controversie che mirano a stabilire l'esatto ammontare della prestazione pensionistica e controversie che riguardano soltanto le condizioni legali del recupero di somme già pagate.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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