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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37573/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il furto aggravato contestato al capo C), confermando però la responsabilità dell'imputato per il furto aggravato di cui al capo A) e per due fatti di utilizzo indebito di carta di credito contestati ai capi B) e D). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto, quanto al capo D), l'apparenza della motivazione sulla ritenuta responsabilità; ha inoltre contestato l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la statuizione della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato prescritta la contestazione di furto aggravato al capo C) e confermato la responsabilità per il furto aggravato al capo A) e per i due episodi di utilizzo indebito di carta di credito ai capi B) e D).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già devolute e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica di legittimità deve misurarsi con gli argomenti effettivamente posti a fondamento della decisione di merito; la mera reiterazione di doglianze già esaminate non integra un motivo deducibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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