Sentenza del 18/10/2018 n. 2457 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Atto amministrativo - sottoscrizione - contestazione - oggetto - riferibilità alla pubblica amministrazione emittente. Violazione tributaria - responsabilità esclusiva del consulente - presupposti - denuncia all'autorità giudiziaria - assegnazione di provvista per far fronte al debito tributario - vigilanza sull'operato del consulente - sono tali - onere della prova - incombe sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione relativa alla sottoscrizione è stata ritenuta insufficiente, poiché non era stata messa in discussione la riferibilità dell’atto alla Pubblica amministrazione emittente. È stata inoltre ribadita la responsabilità del contribuente, non avendo egli assolto l’onere di provare tutti i presupposti necessari per attribuire esclusivamente al consulente la violazione tributaria. La pretesa del contribuente è quindi stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva, da un lato, l’inesistenza o l’illegittimità dell’atto per vizi relativi alla sottoscrizione e, dall’altro, chiedeva di escludere la propria responsabilità per la violazione tributaria sostenendo che essa fosse stata causata dall’errore del consulente. Per dimostrare tale esonero avrebbe dovuto provare di avere messo il professionista nella disponibilità delle somme necessarie per il pagamento dei tributi, di avere denunciato all’autorità giudiziaria l’inadempimento o l’illecito del consulente e di avere vigilato sul corretto svolgimento dell’incarico.
Norme richiamate
Principio di riferibilità dell’atto amministrativo alla Pubblica amministrazione
Al fine di contestare l’esistenza di un atto amministrativo non è sufficiente eccepire il difetto o l’illegittimità della sottoscrizione, dovendo essere contestata la riferibilità dell’atto alla Pubblica amministrazione emittente.
La sola contestazione della firma, della sottoscrizione o della relativa regolarità non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto. Occorre dimostrare che l’atto non sia riconducibile all’amministrazione che lo ha emesso.
Principio sull’onere della prova dell’errore del consulente professionale
Il contribuente deve suffragare tale assunto attraverso la prova di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato.
L’affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità. Per ottenere l’esclusione della responsabilità deve dimostrare il conferimento delle somme, la vigilanza sull’incarico e, in caso di illecito o grave inadempimento, la denuncia all’autorità giudiziaria.
Massime di principio
- La contestazione di un atto amministrativo deve riguardare la sua effettiva provenienza o riferibilità all’amministrazione, non limitarsi a denunciare genericamente un vizio della sottoscrizione.
- Il contribuente resta normalmente responsabile degli adempimenti tributari anche quando si avvale di un commercialista o di altro consulente.
- Per invocare l’esclusiva responsabilità del consulente occorre conservare e produrre prove concrete dell’avvenuta consegna delle somme, delle istruzioni impartite, dei controlli effettuati e delle comunicazioni relative agli adempimenti.
- La denuncia del consulente all’autorità giudiziaria può costituire un elemento necessario per dimostrare che l’errore non è riconducibile a una semplice negligenza o inerzia del contribuente, ma a una condotta illecita o gravemente inadempiente del professionista.
- L’onere della prova grava sul contribuente: non basta allegare genericamente di essersi affidato a un professionista o di non essere a conoscenza dell’omesso pagamento.
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