Cassazione Civile, Sentenza n. 9374/2020 del 21/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La committente aveva affidato a una società l’appalto per la ristrutturazione di capannoni, compresa la realizzazione della copertura. L’appaltatrice aveva subappaltato parte dei lavori alla ricorrente, che aveva acquistato dalla resistente le lastre in fibrocemento utilizzate per il tetto. Le lastre si erano fessurate, causando infiltrazioni e danni all’immobile, agli arredi e ai materiali depositati. La committente aveva chiesto all’appaltatrice il risarcimento di 52.769 euro ai sensi dell’art. 1669 c.c.; il Tribunale di Treviso, esclusi decadenza e prescrizione, aveva condannato in solido l’appaltatrice e la ricorrente a pagare 36.779 euro, oltre rivalutazione e interessi, e aveva accolto la manleva dell’appaltatrice verso la ricorrente, ma respinto quella di quest’ultima verso la fornitrice. La Corte d’Appello di Venezia aveva ridotto l’importo dovuto dalla ricorrente alla committente e confermato il rigetto della domanda contro la fornitrice. In particolare, aveva ritenuto prescritta l’azione extracontrattuale, facendo decorrere il termine quinquennale dalla fornitura del 1996 e considerando interruttiva soltanto la chiamata in causa notificata il 1° giugno 2005. Con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1669, 2043, 2935 e 2947 c.c. e degli artt. 1669 c.c. e 106 c.p.c., sostenendo che la domanda contro la fornitrice era un’azione risarcitoria extracontrattuale, distinta dalla garanzia contrattuale, e che la prescrizione decorreva dalla conoscibilità oggettiva del danno e della sua causa, non dalla vendita delle lastre. Ha inoltre dedotto che la lettera del 13 ottobre 2003, con cui aveva denunciato i vizi alla fornitrice e richiesto il suo intervento, aveva interrotto la prescrizione prima della chiamata in causa.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha qualificato la domanda proposta dalla ricorrente contro la fornitrice come richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., diretta a ottenere ristoro per quanto l’appaltatrice fosse tenuta a versare alla committente a causa dei difetti dei materiali messi in opera. Ha precisato che, rispetto ai materiali acquistati e incorporati nell’opera, l’appaltatore può agire sia sul piano contrattuale per i danni connessi al rapporto di acquisto, sia sul piano extracontrattuale per essere tenuto indenne dei danni risarciti al committente ai sensi dell’art. 1669 c.c.; la disciplina sulla responsabilità del produttore invocata dalla ricorrente non era applicabile ratione temporis, sicché rilevava l’art. 2043 c.c. La Corte d’Appello aveva errato nel far decorrere la prescrizione dalla fornitura del 1996: per l’azione da fatto illecito il termine decorre da quando il danneggiato ha, o avrebbe dovuto avere con ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno. La ricorrente aveva appreso del difetto delle lastre con la denuncia del 2 ottobre 2003; la domanda risarcitoria notificata nel giugno 2005 era quindi tempestiva e idonea a interrompere il termine quinquennale. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La ricorrente, peraltro, aveva agito nei confronti della Copernit anche ex D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, per la responsabilità del produttore e venditore per i danni provocati dai prodotti messi in circolazione che, tuttavia, al tempo in cui si erano verificati i fatti di causa non era ancora in vigore. Ne consegue che anche per questo aspetto la disciplina applicabile è solo quella dell’art. 2043 c.c.. Infatti, anche prima della entrata in vigore del suddetto D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, che non ha effetto retroattivo, il costruttore poteva essere chiamato a risponderne, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno derivante da un difetto di costruzione di un prodotto messo in commercio
Per i danni da difetto di un prodotto messi in commercio prima dell’entrata in vigore della disciplina speciale sulla responsabilità del produttore, non applicabile retroattivamente, può trovare applicazione la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c.
art. 1494, comma 2, c.c.
Tale principio è operante anche in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta, giacchè il comma 2 dell’art. 1494 c.c., non riguarda qualsiasi danno giuridicamente rilevante causato dai vizi della cosa, ma si riferisce alla sola lesione degli interessi connessi con il vincolo negoziale e con esclusione, quindi, del pregiudizio arrecato agli interessi del compratore che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti – come il diritto dell’appaltatore -acquirente ad essere tenuto indenne dal danno patito per aver dovuto risarcire il committente per i difetti di costruzione derivanti dal vizio della cosa venduta ex art. 1669 c.c.
La responsabilità contrattuale del venditore per i danni da vizi della cosa riguarda la lesione degli interessi connessi al contratto; resta distinta la tutela extracontrattuale per la lesione di diritti assoluti, compreso il pregiudizio dell’appaltatore che abbia dovuto risarcire il committente per difetti dell’opera causati dai materiali acquistati.
art. 1668 c.c.
ritiene il collegio che l’appaltatore si trovi, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell’acquirente successivo nell’ipotesi della cd. “vendita a catena”, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all’inadempimento in ragione del vincolo negoziale, e deducibili con l’azione contrattuale ex art. 1494 c.c., comma 2, relativa alla compravendita (corrispondente, per l’appalto, a quella ex art. 1668), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera
L’appaltatore che impiega nell’opera materiali acquistati da un terzo può far valere, da un lato, le pretese contrattuali relative ai danni connessi all’acquisto e, dall’altro, la distinta pretesa extracontrattuale volta a essere tenuto indenne di quanto abbia dovuto risarcire al committente per i difetti dell’opera causati dai materiali.
art. 1669 c.c.
La ricorrente era venuta a conoscenza del difetto di costruzione delle lastre in fibrocemento – difetto che aveva determinato il danno al tetto del capannone – solo a seguito della denuncia fatta dalla G.S. Engineering in data 2 ottobre 2003, ne consegue che nel giugno del 2005, data di notifica della domanda risarcitoria effettuata con la chiamata in causa, il termine quinquennale non era ancora decorso ed era stato validamente interrotto.
Nel quadro della vicenda, l’azione dell’appaltatore volta a essere tenuto indenne per quanto dovuto al committente a causa dei difetti dell’opera è distinta dall’azione contrattuale relativa all’acquisto dei materiali; la domanda risarcitoria contro il fornitore è stata qualificata dalla Corte come extracontrattuale.
art. 2947 c.c.
Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo il quale: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Sez. 6-3, Ord. n. 1263 del 2012; Sez. 3, Sent. n. 13616 del 2011).”
Per l’azione di risarcimento da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato abbia, o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riconducibilità causale del danno; non decorre automaticamente dalla condotta o dalla fornitura del prodotto.
art. 2935 c.c.
Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo il quale: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Sez. 6-3, Ord. n. 1263 del 2012; Sez. 3, Sent. n. 13616 del 2011).”
La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto al risarcimento può essere concretamente fatto valere, individuando tale momento, per il danno da illecito, nella conoscenza effettiva o diligentemente esigibile della sua riconducibilità causale.
Massime di principio
- L’appaltatore che acquista da un terzo materiali poi incorporati nell’opera può disporre di azioni distinte: quella contrattuale per i danni connessi al rapporto di acquisto e quella extracontrattuale per ottenere ristoro di quanto abbia dovuto risarcire al committente a causa dei difetti dell’opera riconducibili ai materiali.
- La responsabilità contrattuale del venditore per i vizi della cosa non copre ogni danno causalmente collegato ai vizi, ma i pregiudizi che incidono sugli interessi connessi al vincolo negoziale; può concorrere una tutela extracontrattuale quando il danno riguarda diritti sorti al di fuori del contratto e aventi consistenza di diritti assoluti.
- Per il risarcimento da fatto illecito, il termine quinquennale di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha, o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno, non necessariamente dalla data della condotta o della vendita del prodotto.
- La disciplina speciale sulla responsabilità del produttore non opera retroattivamente; per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, la responsabilità per il danno da difetto del prodotto può essere ricondotta all’art. 2043 c.c.
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