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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27249/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la decisione di merito che aveva respinto l’azione sociale di responsabilità proposta contro due ex amministratori, sostenendo che la Corte di appello avesse omesso di esaminare un autonomo profilo di responsabilità: l’omessa adozione dei provvedimenti conseguenti all’azzeramento del capitale ai sensi dell’art. 2447 c.c., che avrebbe potuto impedire la distrazione di somme dal conto corrente sociale. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2392 e 2447 c.c. per omessa pronuncia; con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. per non avere valorizzato l’omesso controllo delle movimentazioni del conto corrente, da cui erano stati effettuati prelievi illeciti; con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2381, 2392, 1218 e 1223 c.c. per l’esclusione del nesso causale e del concorso nella produzione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura non intercettava la ratio decidendi: la domanda di merito, per come risultava dagli atti, riguardava l’omesso controllo, e su tale profilo i giudici di merito si erano già pronunciati; inoltre non risultava in modo autosufficiente la specifica domanda di mancata adozione dei provvedimenti ex art. 2447 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio sul contributo causale degli amministratori, attività riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto dei primi due. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità ai resistenti costituiti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non coglie correttamente la domanda effettivamente proposta e la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2381 c.c.

    La doglianza sul mancato controllo degli amministratori non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 2392 c.c.

    La responsabilità degli amministratori richiede la corretta allegazione e prova del profilo di condotta contestato e del nesso causale con il danno.

  • art. 2447 c.c.

    La deduzione del mancato ricorso ai provvedimenti conseguenti alla perdita/azzeramento del capitale deve emergere come specifico autonomo addebito processualmente formulato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare l’esclusione della responsabilità e del collegamento causale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la delimitazione del danno risarcibile e il nesso con la condotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando la parte non individua con precisione il capo di domanda effettivamente proposto e deciso, ma tenta di trasformare un diverso argomento difensivo in un autonomo motivo di censura.
  • Per dedurre validamente un vizio processuale occorre che la domanda sia chiaramente rinvenibile negli atti processuali rilevanti e che l’omessa decisione sia verificabile ictu oculi; non è sufficiente un richiamo generico a elementi probatori o a considerazioni fattuali.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per contestare l’accertamento in fatto compiuto in modo convergente dai giudici di merito.
  • Nelle azioni di responsabilità contro amministratori societari, il ricorrente deve allegare e dimostrare in modo specifico sia la condotta ascrivibile al convenuto sia il nesso causale tra quella condotta e il danno lamentato; la mera prospettazione di una possibile omissione di controllo non basta se i giudici di merito hanno escluso il contributo causale.
  • Quando i motivi di ricorso che contestano l’an debeatur vengono rigettati o dichiarati inammissibili, resta assorbita la censura che riguardi solo le conseguenze risarcitorie o la quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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