Ordinanza n. 169/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, unitamente alle disposizioni regolamentari, FAQ e atti applicativi relativi al computo dell’esperienza professionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale generale che ha approvato l’avviso pubblico per la progressione verticale di complessive 296 unità di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari del ruolo della Regione Siciliana. La contestazione riguarda in particolare la previsione secondo cui, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, deve essere considerata la sola decorrenza economica dell’inquadramento. Sono stati inoltre impugnati il regolamento sui criteri di valutazione delle progressioni verticali in deroga, le FAQ e FAQ integrative, nonché ulteriori atti di differimento, errata corrige, istruzioni operative e il modulo di domanda. La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura con valutazione dell’anzianità professionale decorrente dal 31 dicembre 2008. Il TAR ha rilevato, senza esaminarli definitivamente, eventuali profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a., osservando che le censure non riguardano clausole immediatamente escludenti.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. A un sommario esame, proprio della tutela cautelare, il ricorso non è stato ritenuto assistito da sufficiente fumus boni iuris, poiché il requisito di esperienza previsto dall’avviso presuppone l’effettivo svolgimento del servizio. Il Collegio non ha quindi ravvisato, allo stato, elementi tali da imporre la sospensione delle disposizioni contestate o l’ammissione cautelare della ricorrente con il computo dell’anzianità rivendicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, inclusa la verifica sommaria del fumus boni iuris.
art. 73 c.p.a.
in disparte gli eventuali profili di inammissibilità del ricorso – ai sensi dell’art. 73, c.p.a. –
Il TAR ha segnalato possibili profili di inammissibilità, senza definirli, rilevando che le censure non riguardano clausole escludenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità della disciplina di una procedura di progressione verticale può essere valutata sommariamente; la sospensione deve essere negata quando il ricorso non presenta un sufficiente fumus boni iuris.
- Il requisito dell’esperienza professionale richiesto per una progressione verticale presuppone, secondo la valutazione cautelare del giudice, l’effettivo svolgimento del servizio e non può essere automaticamente desunto dalla sola decorrenza economica dell’inquadramento.
- Le censure rivolte a disposizioni di un bando che non determinano un’immediata esclusione del candidato possono porre un problema di ammissibilità dell’impugnazione immediata, da valutare nel giudizio di merito.
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