Cassazione Penale, Ordinanza n. 39695/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011. Dalla motivazione emerge che il fatto consisteva nell'omesso versamento, entro trenta giorni dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, della somma di euro 2.000 dovuta alla Cassa delle ammende. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione di merito sulla capacità economica dell'imputato e la sussistenza dell'elemento soggettivo, deducendo l'impossibilità di versare la somma per indigenza e la carenza di dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente escluso una condizione di assoluta indigenza sulla base della documentazione reddituale prodotta e che l'imputato non avesse assunto iniziative, prima della scadenza del termine, per rappresentare la propria difficoltà economica o chiedere riduzioni e rateazioni. Ha inoltre affermato che la contravvenzione può essere sorretta anche dalla sola colpa, sicché le doglianze sulla mancanza di dolo non erano decisive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende
La disposizione incriminatrice sanziona l'omesso versamento della somma dovuta in relazione alla misura di prevenzione; la responsabilità è confermata quando non risulti provata l'assoluta impossibilità di adempiere e l'interessato non abbia tempestivamente attivato iniziative per far valere la propria difficoltà economica.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di omesso versamento della somma dovuta in relazione alla sorveglianza speciale, l'impossibilità di adempiere per indisponibilità di risorse economiche deve essere allegata e dimostrata in modo concreto; non basta una generica affermazione di indigenza.
- La documentazione reddituale deve essere valutata dal giudice di merito, il quale può escludere la condizione di assoluta indigenza se emergono elementi contrari o se l'interessato non abbia tempestivamente rappresentato la propria situazione economica né chiesto agevolazioni sul pagamento.
- Per le contravvenzioni, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dalla colpa; pertanto una censura fondata esclusivamente sulla mancanza di dolo non è sufficiente a escludere la responsabilità.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del compendio probatorio quando la motivazione di merito sia logicamente immune da vizi.
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