Sentenza n. 182/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) dell’ordinanza n. 11 del 12 gennaio 2024 dell’Anas s.p.a. - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, di cui al provvedimento CDG 12.01.2024 0025708.U, non notificato alla ricorrente, avente oggetto “Gestione della viabilità-Regolamentazione della circolazione. Tratta SS 85 Venafrana al km 28+065, chiusura innesto lato SX a servizio della zona commerciale in località Selva Piana del Comune di Montaquila, mediante prolungamento della barriera metallica di sicurezza stradale. Corsie di marcia Provvedimenti: chiusura al traffico”; ii) della nota AGR - Area Gestione Molise prot. 0087076 del 1.2.2024; iii) della nota AGR - Area Gestione Molise prot. 0904934 del 17.11.2023; iv) di ogni atto ad essi connessi, presupposti, richiamati o meno, dai provvedimenti impugnati e/o ad essi consequenziali; nonché avverso il silenzio maturato e maturando: v) sull'istanza di accesso in data 13.02.2024 con la quale le ricorrenti hanno chiesto ad Anas, mediante accesso civico generalizzato, il rilascio in copia digitale, anche tramite trasmissione telematica, dei seguenti atti: - di tutti gli atti, verbali, relazioni e pareri, richiamati e/o acquisiti agli atti del procedimento presupposto dalla impugnata Ordinanza Anas n. 11/2024/CB del 12.01.2024; e, con riguardo alla rotatoria di recente realizzazione al km. 28+550 della S.S. 85 menzionata nella medesima Ordinanza Anas n. 11/2024/CB del 12.01.2024 e nella nota dell'AGR Molise del 1°.2.2024 impugnate: - del verbale di ultimazione dei lavori; certificato di collaudo tecnico amministrativo, ove esistente; verbale di presa in carico da parte di Anas della rotatoria eseguita dall''impresa appaltatrice ed aperta al pubblico transito; quanto al primo atto di motivi aggiunti del 19 aprile 2024: per l’annullamento - della nota della AGR Molise prot. 0219813 del 14.03.2024, e, per quanto d’interesse dei ricorrenti, del certificato di ultimazione dei lavori del 26.09.2023 (CIG 8187093ADD), del “progetto/perizia n. 2298 del 27.03.2023 – dispositivo di approvazione n. CDG-302540-I del 21.04.2023”, del “Contratto di AQ” e del “Contratto Applicativo”, tutti menzionati nel predetto certificato di ultimazione lavori e di contenuto ignoto, oltre che degli atti ad essi connessi, presupposti e/o consequenziali; quanto ai motivi aggiunti presentati il 6 settembre 2024: - del “progetto/perizia n. 2298 del 27.03.2023”, ed in particolare dell’Elaborato n. 2 denominato “Relazione di progetto” - aggiornamento 13 aprile 2023, e con esso del provvedimento denominato “dispositivo di approvazione n. CDG-302540-I del 21.04.2023”, non prodotto in atti da Anas; - della nota Anas-AGRCB prot. 0648630 del 24.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ANAS n. 11 del 12 gennaio 2024, con cui era stata disposta la chiusura totale dell’innesto a raso della SS 85 Venafrana al km 28+065, nonché gli atti connessi e, con motivi aggiunti, gli atti relativi alla progettazione e realizzazione della rotatoria alternativa al km 28+550 e la nota di riscontro all’istanza di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese commerciali)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, titolari di attività commerciali servite dall’innesto a raso chiuso da ANAS, hanno dedotto l’illegittimità della chiusura per omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sviamento ed eccesso di potere. Hanno sostenuto che ANAS avesse erroneamente ritenuto la rotatoria al km 28+550 e la viabilità comunale ad essa collegata idonee a sostituire l’innesto soppresso e a consentire in sicurezza il transito di autobus, camion e autoarticolati diretti alla zona commerciale. Con i motivi aggiunti hanno contestato anche gli atti di progettazione e realizzazione della rotatoria, deducendo la violazione delle regole tecniche sulle intersezioni stradali, del Codice della strada, l’omessa partecipazione e il mancato coinvolgimento degli enti interessati, nonché l’inidoneità tecnica dell’opera e del tratto di collegamento sottostante il cavalcavia. È stata inoltre contestata la risposta parziale all’istanza di accesso civico generalizzato e documentale. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, poiché le società vantavano una posizione differenziata e qualificata derivante dall’utilizzo stabile dell’innesto per le proprie attività. Ha invece ritenuto inammissibili, per difetto di legittimazione e interesse, le censure rivolte alla rotatoria in sé considerata, quale infrastruttura generale destinata alla generalità degli utenti, ammettendo i motivi aggiunti solo nella parte concernente l’idoneità della viabilità alternativa quale presupposto della chiusura dell’innesto. La verificazione disposta dal TAR ha accertato criticità nella svolta sulla bretella comunale, difficoltà e invasioni di corsia per alcuni mezzi, rischi di urto con segnaletica e strutture del cavalcavia e l’esistenza di possibili soluzioni alternative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e la parte ammissibile dei motivi aggiunti, annullando l’ordinanza ANAS n. 11 del 12 gennaio 2024. Il giudice ha ritenuto assorbente il motivo relativo al grave difetto di istruttoria. La verificazione ha dimostrato che la viabilità indicata da ANAS come alternativa non garantiva, allo stato dei luoghi, la percorribilità in sicurezza per tutti i mezzi ordinariamente utilizzati dalle ricorrenti: in particolare, alcune manovre richiedevano invasioni di corsia e presentavano rischi di collisione con la segnaletica o con le strutture del cavalcavia. Inoltre, erano state individuate soluzioni alternative che ANAS non aveva valutato nel procedimento. Ne è derivato che il presupposto fattuale e tecnico della chiusura, ossia l’idoneità della viabilità alternativa a sostituire integralmente l’innesto soppresso senza pregiudizi per il traffico di zona, era erroneo e non adeguatamente verificato. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi, individuando una soluzione che consenta l’accesso in sicurezza alla SS 85 anche ai mezzi utilizzati dalle ricorrenti, eventualmente considerando le indicazioni del verificatore. I motivi aggiunti sono stati dichiarati parzialmente inammissibili quanto alla contestazione della rotatoria in sé e accolti limitatamente alle censure sulla sua rilevanza quale presupposto della chiusura dell’innesto. Le spese di lite sono state compensate; gli oneri della verificazione sono stati posti a carico di ANAS.
Norme richiamate
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR ha deciso la controversia sulla base del difetto di istruttoria, assorbendo le ulteriori censure.
artt. 11 e 14 l. 241/1990
Le ricorrenti hanno contestato il mancato ricorso agli strumenti di partecipazione e coordinamento procedimentale, inclusa la conferenza di servizi; le relative censure sono state assorbite o dichiarate inammissibili nei limiti indicati in motivazione.
art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 33/2013
La domanda di accesso civico generalizzato riguardava gli atti presupposti dell’ordinanza e la documentazione relativa alla rotatoria; il giudizio ha preso atto del riscontro parziale di ANAS, senza fondare su tale profilo l’accoglimento principale.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Le ricorrenti hanno richiesto anche l’accesso documentale agli atti del procedimento; il profilo ostensivo è stato trattato nel corso del giudizio mediante il riscontro e il deposito documentale di ANAS.
art. 66 c.p.a.
Il TAR ha disposto una verificazione tecnica, affidata alla Polizia stradale, per accertare la transitabilità e sicurezza della viabilità alternativa e la coerenza della segnaletica rispetto al traffico dei mezzi ordinariamente utilizzati dalle ricorrenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse, consentendo il contraddittorio sulla questione preliminare.
art. 97 Cost.
Le ricorrenti hanno richiamato i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; la decisione ha accertato il deficit istruttorio dell’azione amministrativa.
art. 10 Codice della strada
È stato richiamato con riferimento al regime autorizzatorio dei trasporti eccezionali; il TAR ha escluso tali mezzi dall’oggetto della verificazione perché non era stato dimostrato il loro impiego ordinario da parte delle ricorrenti.
art. 143 Codice della strada
È stato richiamato in relazione all’obbligo di circolazione sulla parte destra della carreggiata nell’analisi delle manovre dei mezzi pesanti.
D.M. 19 aprile 2006
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali; tali censure sono state esaminate solo nei limiti in cui incidevano sull’idoneità della viabilità alternativa e non sulla legittimità astratta della rotatoria.
Massime di principio
- Il gestore di una strada può disporre la chiusura di un innesto a raso per ragioni di sicurezza stradale, ma deve previamente verificare in modo concreto e adeguato che la viabilità alternativa individuata sia effettivamente percorribile in sicurezza dalle diverse categorie di mezzi ordinariamente interessate dal traffico della zona.
- È viziato per difetto di istruttoria il provvedimento di chiusura di un collegamento stradale fondato sull’idoneità di un percorso alternativo quando l’amministrazione non abbia accertato le effettive condizioni di transitabilità, gli spazi di manovra, la segnaletica, gli ostacoli strutturali e le esigenze dei mezzi pesanti normalmente utilizzati dagli operatori economici interessati.
- Nel procedimento volto a modificare la viabilità, l’amministrazione deve considerare non solo l’interesse generale alla sicurezza stradale, ma anche le concrete ripercussioni della misura sugli utenti qualificati e sulle attività economiche stabilmente servite dal collegamento, valutando le soluzioni tecniche alternative ragionevolmente praticabili.
- Il privato direttamente servito da un accesso stradale e inciso dalla sua soppressione possiede legittimazione e interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento di chiusura; non dispone invece, per ciò solo, di legittimazione a contestare in astratto la progettazione e realizzazione di un’infrastruttura viaria destinata alla generalità degli utenti.
- La legittimazione a impugnare gli atti relativi a un’opera viaria generale sussiste solo nei limiti in cui il privato deduca una lesione concreta e attuale derivante dall’incidenza dell’opera sulla propria posizione, non per ottenere il mero ripristino della legalità astratta.
- La verificazione ex art. 66 c.p.a. può essere utilizzata per accertare fatti tecnici decisivi ai fini del sindacato sulla legittimità dell’azione amministrativa, senza sostituire la valutazione amministrativa, ma verificando se il presupposto tecnico-fattuale posto a base del provvedimento sia effettivamente sussistente.
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