Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1027/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento inaudita altera parte ex art. 56, co. 1, del c.p.a.: a) della Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025 - comunicata a mezzo piattaforma SinTel in pari data - in una alle motivazioni nella stessa contenute nella quale, a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 (“Protesi autoespandibili (SE) con accesso facilitato alle coronarie” - C.I.G. B22F0B8BFC) nella gara “ARIA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation, Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti, ARIA S.p.A. ha manifestato l'intenzione di escutere la cauzione definitiva prodotta dalla ricorrente in fase precontrattuale, anziché la cauzione provvisoria presentata in fase di partecipazione alla gara; b) della Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025 - comunicata a mezzo piattaforma SinTel in pari data - in una alle motivazioni nella stessa contenute con cui a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 nella gara “ARIA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation, Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti ARIA S.p.A., applicando erroneamente l'art. 124, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, ha chiesto alla quarta e alla quinta graduata di subentrare nell'aggiudicazione alle stesse condizioni economiche della ricorrente e a fronte del diniego opposto da tali operatori economici ha aggiudicato il lotto de quo e deciso di procedere con la stipula dell'Accordo Quadro con i soli primi due graduati, ovvero Medtronic Italia S.p.A. e Abbott Medical Italia S.r.l.; c) della nota prot. n. IA.2025.0059282 dell'8 luglio 2025 e delle motivazioni nella stessa contenute con cui il R.U.P. nominato da ARIA S.p.A., a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 nella gara “ARIA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation,Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti ha proposto all'Organo di vertice della stazione appaltante di escutere la cauzione definitiva prodotta dalla ricorrente in fase precontrattuale, anziché la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara; d) della nota prot. n. IA.2025.0059282 dell'8 luglio 2025 e delle motivazioni nella stessa contenute con cui il R.U.P. nominato da ARIA S.p.A., applicando erroneamente l'art. 124, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 nella gara “ARIA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti ha chiesto alla quarta e alla quinta graduata di subentrare nell'aggiudicazione alle stesse condizioni economiche della ricorrente e a fronte del diniego opposto da tali operatori economici ha aggiudicato il lotto de quo e deciso di procedere con la stipula dell'Accordo Quadro con i soli primi due graduati, ovvero Medtronic Italia S.p.A. e Abbott Medical Italia S.r.l.; e) per quanto occorrer possa della comunicazione ID 205.120.548 trasmessa a mezzo piattaforma SinTel il 18 luglio 2025 con cui ARIA S.p.A. ha comunicato alla ricorrente che “… ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 e in conformità alle Determinazioni ARIA n. 240 del 25/03/2025 e n. 572 del11/07/2025, il lotto 3 della procedura in oggetto è stato stipulato con gli Operatori Economici MEDTRONIC ITALIA SPA e ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL.Il Responsabile Unico del Progetto” confermando implicitamente le illegittime valutazioni riportate nella Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025; f) per quanto occorrer possa della Determinazione dirigenziale n. 240 del 25 marzo 2025 di aggiudicazione definitiva del lotto 3; g) del silenzio diniego opposto da ARIA S.p.A. all'istanza di riesame della Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025 trasmessa da Boston Scientific S.p.A. alla stazione appaltante il 14 luglio 2025; h) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore da ARIA S.p.A. in relazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica di cui qui si controverte.

Giustizia amministrativa202502763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale con cui la stazione appaltante aveva manifestato l'intenzione di escutere la cauzione definitiva e aveva disposto ulteriori conseguenze sulla rinuncia all'aggiudicazione del lotto 3

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante, a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 di una gara per sistemi valvolari aortici, aveva manifestato l'intenzione di escutere la cauzione definitiva, nonostante non fosse ancora stato stipulato l'accordo quadro. Ha dedotto la violazione degli artt. 106 e 117 del d.lgs. n. 36/2023 e l'eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo che, nella fase anteriore alla stipula del contratto, avrebbe potuto essere eventualmente escussa soltanto la garanzia provvisoria, avente funzione propria della fase di partecipazione e aggiudicazione, mentre la garanzia definitiva è collegata alla fase esecutiva del rapporto contrattuale. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi relativi allo scorrimento della graduatoria, alla stipula dell'accordo quadro con altri operatori, la comunicazione successiva della stazione appaltante e il silenzio sull'istanza di riesame. La stazione appaltante ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell'atto e il difetto di giurisdizione, contestandone comunque la fondatezza nel merito.

La decisione

Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha escusso la cauzione provvisoria, per l'importo di 348.847,33 euro, somma corrisposta dalla ricorrente, e ha formalmente svincolato la cauzione definitiva. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rilevando che era venuto meno l'oggetto sostanziale della controversia; la stazione appaltante ha aderito alla dichiarazione e concordato la compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto che l'azione amministrativa sopravvenuta, consistente nell'escussione della cauzione provvisoria e nello svincolo di quella definitiva, avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito né le eccezioni preliminari. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta dallo svincolo della cauzione definitiva e dall'escussione della sola cauzione provvisoria.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della decisione, senza un'ulteriore interpretazione specifica nel merito.

  • art. 106 d.lgs. n. 36/2023

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la riferibilità della garanzia provvisoria alla fase di partecipazione e aggiudicazione; il giudice non ha esaminato la censura per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 117 d.lgs. n. 36/2023

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che la garanzia definitiva è collegata alla fase esecutiva del contratto; il giudice non ha esaminato la censura per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta comportamenti o provvedimenti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
  • Quando la contestazione riguarda l'intenzione di escutere una garanzia definitiva, lo svincolo della garanzia definitiva e l'escussione della sola garanzia provvisoria possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, se tale sopravvenienza elimina integralmente l'effetto lesivo dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.