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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09561/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'associazione sportiva aveva chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di euro 105.000 oltre interessi, assumendo l'esistenza di una convenzione conclusa con la società calcistica. Nel giudizio di primo grado, su istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica grafologica e aveva poi ritenuto apocrifa la sottoscrizione apposta in calce alla convenzione, escludendone la riconducibilità alla società resistente e respingendo la domanda. La Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione, rigettando anche le eccezioni di nullità processuale relative al modo in cui si era svolto il procedimento di verificazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado e la violazione delle norme sulla verificazione della scrittura privata e sulle preclusioni istruttorie, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto attivare diversamente il procedimento ex artt. 214 ss. c.p.c. e consentire una più ampia acquisizione di materiale probatorio; con il secondo motivo ha denunciato violazione dei principi di legittimo affidamento e omessa valutazione di fatti decisivi, assumendo che carta intestata, timbri e altri elementi avrebbero dovuto ricondurre la convenzione alla società resistente, nonché contestando l'affermazione secondo cui la società non aveva mai iniziato ad adempiere le obbligazioni pecuniarie previste dalla convenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile, oltre che comunque non scrutinabile nel merito per doppia conforme, il secondo motivo. Ha affermato che, una volta proposta tempestivamente l'istanza di verificazione di una scrittura privata ritenuta rilevante, il giudice non è tenuto a trattare la verificazione come un subprocedimento autonomo distinto dall'istruttoria ordinaria, né è vincolato a una graduatoria tra i mezzi di prova, potendo formare il proprio convincimento anche sulla base di altri elementi ritualmente acquisiti. Ha inoltre ritenuto che le censure sul preteso affidamento e sulla ricostruzione fattuale mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione; in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. era perciò inammissibile perché non erano state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel quadro della disciplina del disconoscimento della scrittura privata e della verificazione

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato come norma del procedimento di verificazione della scrittura privata

  • art. 217 c.p.c.

    la verificazione della scrittura privata disconosciuta, se la scrittura è rilevante, deve essere esperita; il giudice può utilizzarla insieme ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti

  • art. 218 c.p.c.

    richiamato tra le norme del procedimento di verificazione

  • art. 219 c.p.c.

    richiamato tra le norme del procedimento di verificazione

  • art. 220 c.p.c.

    richiamato tra le norme del procedimento di verificazione

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito delle memorie istruttorie e alla scansione della fase istruttoria

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato per la fase istruttoria in cui il Tribunale disponeva la CTU grafologica

  • art. 116 c.p.c.

    il principio del libero convincimento non impone una graduatoria tra le varie fonti di prova

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per la denuncia di violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale, ma inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme esclude il ricorso per cassazione per vizio motivazionale, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato quale base dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in ipotesi di doppia conforme

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di legittimo affidamento e correttezza nelle trattative, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti

  • art. 1338 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto del legittimo affidamento, senza esito favorevole

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule sacramentali e può essere proposta nei limiti temporali propri delle istanze istruttorie, anche in appello se il disconoscimento sia stato ritualmente formulato in primo grado.
  • Quando la scrittura privata disconosciuta è rilevante ai fini della decisione, il giudice deve attivare il procedimento di verificazione; tuttavia tale procedimento si inserisce nell'istruttoria ordinaria e non impone la creazione di un subprocedimento autonomo e separato.
  • Nel procedimento di verificazione il giudice può fondare il proprio convincimento su ogni elemento di prova ritualmente acquisito e obiettivamente conferente, senza essere vincolato da una gerarchia tra le diverse fonti probatorie.
  • È escluso che l'autenticità della scrittura privata possa essere decisa mediante elementi estranei al procedimento di verificazione, come la mera condotta delle parti; la valutazione deve restare ancorata alle prove ritualmente acquisite.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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