Cassazione Penale, Sentenza n. 21894/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta da Vitiello avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 21/02/2023 (definitiva il 05/05/2024) per concorso in truffa. Il ricorrente sosteneva di non aver avuto effettiva conoscenza della sentenza fino al 28/03/2024, quando il difensore recuperò gli atti, e quindi di aver proposto tempestivamente la richiesta il 22/04/2024; denunciava inoltre contraddittorietà nella valutazione dei giudici territoriali che avrebbero fatto riferimento a un distinto ordine di esecuzione del 2023 e contestava che la rinuncia al mandato del difensore fosse stata notificata al ricorrente, con la conseguente impossibilità per lui di seguire il processo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto decisivo che, al momento della proposizione dell'istanza (22/04/2024), la sentenza di cui si chiedeva la rescissione non era ancora passata in giudicato (irrevocabile solo il 05/05/2024). Applicando la nuova formulazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. (introdotta dal d.lgs. n.150/2022), la Corte ha affermato che l'istanza di rescissione richiede che la sentenza sia passata in giudicato al momento della sua proposizione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la richiesta di rescissione del giudicato può essere richiesta dal condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza ... qualora provi che si stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza"
La Corte ha applicato la formulazione post riforma (d.lgs. n.150/2022) e ha ritenuto che, per essere ammissibile, l'istanza di rescissione deve essere proposta quando la sentenza è già passata in giudicato; la verifica della conoscenza rileva al momento in cui l'imputato ha potuto effettivamente esercitare l'impugnazione.
d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Ha modificato l'art. 629-bis; la Corte ha richiamato la nuova disciplina per individuare i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rescissione.
Norma richiamata in relazione ai presupposti per la dichiarazione di assenza; la rescissione è prevista quando l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di questo articolo.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
L'esistenza di un provvedimento di esecuzione emesso dal P.M. è stata richiamata come elemento che può far ritenere che l'imputato fosse a conoscenza della condanna; la Corte territoriale originariamente aveva valorizzato tale provvedimento come indizio di conoscenza.
art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo istituto per distinguere lo strumento da usare quando la sentenza non è ancora passata in giudicato (restituzione nel termine per impugnare) dalla rescissione del giudicato che, invece, richiede la definitiva irrevocabilità al momento della domanda.
Richiamato incidentalmente rispetto alle notifiche: la Corte ha valutato la rilevanza delle notifiche al domicilio eletto e degli avvisi nell'accertare la conoscenza del processo.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme indicate come autonome ragioni di cassazione dalla difesa (vizio di motivazione, violazione di norme processuali); la Corte ha esaminato l'ammissibilità del ricorso anche alla luce di tali censure ma l'ha dichiarato inammissibile per i motivi sostanziali esposti.
Massime di principio
- La domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis deve essere proposta quando la sentenza è già passata in giudicato: se la sentenza non è ancora irrevocabile al momento della proposizione, la domanda è inammissibile.
- La norma riformata (d.lgs. n.150/2022) richiede che, oltre a essere stato processato in assenza, il ricorrente provi di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia; la valutazione della data di conoscenza è cruciale.
- La prova della conoscenza della sentenza richiede documentazione puntuale (date di notifiche, provvedimenti di esecuzione notificati, ritiro degli atti): atti civilistici notificati a terzi (es. al padre) non sono automaticamente idonei a dimostrare la conoscenza dell'imputato.
- Un ordine di esecuzione o altro provvedimento emesso e notificato può far ritenere che l'imputato fosse a conoscenza della condanna, purché la notificazione sia comprovata e riferibile alla specifica sentenza impugnata.
- La rinuncia al mandato del difensore può essere considerata indice di disinteresse o mancata cura del processo da parte dell'imputato, ma la sua rilevanza dipende dalla prova della relativa notifica e dall'effettiva comunicazione all'imputato della nomina del difensore d'ufficio.
- Se la sentenza non è ancora passata in giudicato, lo strumento corretto per tutelare la posizione dell'imputato può essere la restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.2 e 2-bis), non la rescissione del giudicato.
- In caso di dubbio sulla tempestività o sulla conoscenza, è fondamentale acquisire e conservare documentazione ufficiale dalle cancellerie (date di emissione e notificazione degli ordini di esecuzione, copie delle sentenze, attestazioni di ritiro atti) prima di proporre istanze straordinarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21836/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2025 del 10/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →