Cassazione Penale, Sentenza n. 26452/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per la morte di un motociclista, verificatasi durante la guida di un autoarticolato in ambito urbano. Secondo i giudici di merito, l'imputato aveva effettuato una manovra di inversione a U, senza azionare gli indicatori di direzione, in prossimità di una curva sinistrorsa e con un motociclista alla sua sinistra nello stesso senso di marcia; la manovra aveva causato l'investimento e il decesso della persona offesa. Il ricorso per cassazione proponeva quattro motivi: 1) violazione di legge e apparenza motivazionale per mancato accertamento del comportamento alternativo lecito e del giudizio controfattuale; 2) difetto assoluto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla dinamica del sinistro, sostenendo che gli elementi probatori avrebbero semmai descritto una semplice guida in curva sinistrorsa e non una manovra di inversione a U; 3) conseguente esclusione della colpa specifica per violazione degli artt. 140 e 154 cod. strada e richiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che residuasse solo colpa generica; 4) violazione di legge sulla durata della sospensione della patente, perché applicata in base a un richiamo all'equità e non ai parametri dell'art. 218 cod. strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla doppia conforme di condanna e su una ricostruzione fattuale diversa da quella prospettata dal ricorrente. In particolare, i motivi miravano a rivalutare il merito e a sostituire una lettura parcellizzata delle prove a quella operata dai giudici di merito. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze sul comportamento alternativo lecito e sul giudizio controfattuale erano nuove, perché non dedotte in appello, e quindi non scrutinabili in cassazione. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la tesi della prescrizione, poiché il reato era stato correttamente qualificato come omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p. Infine, la durata annuale della sospensione della patente è stata considerata congrua e comunque parametrata al pericolo creato dalla violazione delle norme sulla circolazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, c.p.
qualifica l'omicidio colposo come fattispecie aggravata; nella sentenza è richiamato per escludere la prescrizione invocata dalla difesa e per ricondurre l'evento alla cornice aggravata contestata.
art. 140 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma cautelare sulla disciplina della circolazione stradale violata dall'imputato, la cui inosservanza è stata ritenuta causalmente rilevante rispetto all'evento mortale.
art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma cautelare sulla manovra e sulla segnalazione delle svolte/cambi di direzione, ritenuta violata per aver intrapreso la manovra senza azionare gli indicatori di direzione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per sintetizzare i motivi di ricorso nei soli termini strettamente necessari alla motivazione.
art. 218 cod. strada
criterio per la determinazione della sospensione della patente, ritenuto nella specie sostanzialmente rispettato nonostante il richiamo dell'appello all'equità.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del fatto e delle prove.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura degli elementi probatori alla ricostruzione compiuta dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme di condanna coerente e non manifestamente illogica.
- Le doglianze sul comportamento alternativo lecito e sul giudizio controfattuale, se non dedotte nei motivi di appello, costituiscono motivi nuovi non scrutinabili in cassazione salvo che attengano a questioni rilevabili d'ufficio.
- La prescrizione non può essere invocata quando la qualificazione giuridica del fatto, confermata in giudizio, colloca il reato in una fattispecie aggravata che incide sul relativo termine di estinzione.
- La determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è censurabile solo se si traduce in violazione dei criteri legali di graduazione; un richiamo generico all'equità non comporta invalidità se la durata risulta comunque coerente con la gravità della violazione e il pericolo cagionato.
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