Sentenza n. 4974/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di ripartizione, a carico delle aziende fornitrici, degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato gli atti con cui la Regione Veneto aveva dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti ministeriali presupposti e all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Il giudizio non è stato esaminato nel merito, poiché, nelle more, la ricorrente ha aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, versando il 48% dell'importo originariamente addebitato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, poiché la ricorrente aveva aderito alla procedura agevolata e aveva effettuato il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge. Tale versamento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse al pagamento degli importi, determinando la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, conformemente alla concorde richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del relativo ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
L'adesione alla procedura agevolata e il tempestivo versamento della quota ridotta estinguono l'obbligazione di ripiano, precludono ulteriori azioni giurisdizionali relative agli importi degli anni 2015-2018 e determinano la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'adesione della società fornitrice di dispositivi medici alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 e il tempestivo versamento della quota ridotta stabilita dalla legge estinguono l'obbligazione di ripiano relativa agli anni 2015-2018.
- Quando sia accertato l'integrale e tempestivo pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, il giudizio instaurato contro i provvedimenti regionali di ripiano e contro i relativi atti presupposti deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- L'effetto estintivo dell'obbligazione e la cessazione della materia del contendere conseguono al pagamento della quota legislativamente ridotta e comportano la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni 2015-2018.
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