Sentenza del 11/11/2015 n. 23044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2003, ricostruendo induttivamente i ricavi dell'impresa sulla base di un ricarico del 300%, calcolato mediante media ponderata applicata a un campione delle merci vendute. Dai ricavi così ricostruiti era emerso un reddito d'impresa di Euro 87.743,50, a fronte di una perdita dichiarata di Euro 16.630,00. La contribuente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, principalmente, l'inattendibilità della percentuale di ricarico, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, il mancato rilievo della contabilità formalmente regolare e la mancata considerazione della congruità dei ricavi rispetto agli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva correttamente valorizzato una ricostruzione analitico-induttiva fondata sui dati contabili della contribuente e su una media ponderata riferita a un campione di beni, secondo criteri idonei rispetto alla natura e alle caratteristiche delle merci. Le contestazioni sul campione e sui diversi listini erano state formulate in modo generico e senza indicare o trascrivere gli elementi necessari per verificarle. Le argomentazioni sull'antieconomicità della gestione erano state svolte ad abundantiam e quindi non costituivano la ratio decidendi. La Corte ha inoltre confermato che la regolarità formale della contabilità non impedisce un accertamento analitico-induttivo e ha ritenuto non autosufficiente e astratta la censura relativa agli studi di settore. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa.
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito anche quando la contabilità è formalmente regolare, se gli elementi disponibili consentono di ritenere inattendibili i ricavi dichiarati.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso.
La censura in cassazione deve individuare con precisione il fatto decisivo trascurato dal giudice e indicare in modo autosufficiente gli elementi processuali rilevanti; contestazioni generiche o riferimenti alle precedenti difese non sono sufficienti.
Art. 378 c.p.c.
Memoria depositata dalla ricorrente.
La norma disciplina il deposito di memorie nel giudizio di cassazione, senza incidere, nel caso concreto, sull'esito del ricorso.
Principio delle presunzioni gravi, precise e concordanti
La ricostruzione presuntiva deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti.
La percentuale di ricarico può costituire base dell'accertamento se determinata con criteri coerenti con la natura dei beni, mediante un campione adeguatamente scelto e una media aritmetica o ponderata appropriata.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non impedisce un accertamento analitico-induttivo: occorre dimostrare la sostanziale inattendibilità dei dati dichiarati attraverso elementi presuntivi adeguati.
- Un accertamento basato su una percentuale di ricarico è più solido quando il campione dei prodotti è rappresentativo, i beni sono coerenti per tipologia e la media utilizzata rispecchia la composizione effettiva delle vendite.
- Chi contesta il campione, i prezzi applicati o il metodo di calcolo deve indicare dettagliatamente quali beni siano stati inclusi, perché il campione sia squilibrato e quali dati alternativi rendano inattendibile il ricarico; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare le difese svolte nei gradi precedenti: il ricorso deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i passaggi decisivi, rispettando il principio di autosufficienza.
- Le argomentazioni del giudice formulate ad abundantiam, cioè non necessarie per sostenere la decisione, non possono normalmente costituire un valido oggetto di censura in cassazione.
- La congruità rispetto agli studi di settore non neutralizza automaticamente altri elementi contrari, come una perdita dichiarata o una significativa sproporzione tra costi, ricarichi e ricavi; tali elementi devono essere valutati complessivamente e documentati concretamente.
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