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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-673/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 10 June 2026. — Wazdan Innovations ltd. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark CLUSTER COLLECTOR – Earlier EU word mark THE COLLECTOR – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-673/25

Giurisprudenza europea62025TJ0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Wazdan Innovations contro la decisione EUIPO che aveva confermato l’opposizione al marchio CLUSTER COLLECTOR. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione amministrativa e ha confermato la sussistenza del rischio di confusione con il marchio anteriore THE COLLECTOR. Sono stati inoltre esclusi i dedotti vizi di violazione dei principi di parità di trattamento, buona amministrazione e legittimo affidamento.

Opposizione a marchio UE: confermata la sussistenza di un rischio di confusione tra CLUSTER COLLECTOR e THE COLLECTOR ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso abbia errato nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto CLUSTER COLLECTOR e il marchio anteriore THE COLLECTOR, in particolare quanto: alla valutazione del carattere distintivo dei segni, alla comparazione visiva, fonetica e concettuale, alla somiglianza dei prodotti e servizi interessati e alla motivazione della decisione; e se la decisione sia viziata da violazione dei principi di parità di trattamento, buona amministrazione e tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che sussiste un rischio di confusione quando, tenuto conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti e servizi, il segno richiesto CLUSTER COLLECTOR e il marchio anteriore THE COLLECTOR presentano un elemento comune distintivo, mentre le differenze introdotte da "cluster" e dall’articolo "the" hanno un impatto limitato perché rispettivamente debole o privo di distintività. La domanda di registrazione può quindi essere respinta anche se il pubblico mostra un livello di attenzione da medio ad alto, poiché la percezione globale dei segni, unita alla sovrapposizione dei canali di commercializzazione e alla parziale identità/somiglianza dei prodotti e servizi, basta a far ritenere possibile che il pubblico li associ alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 296 TFUE

Rischio di confusione tra CLUSTER COLLECTOR e THE COLLECTOR

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Prima commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato, in opposizione, il rigetto parziale della domanda di registrazione del marchio UE denominativo CLUSTER COLLECTOR. La controversia si inserisce nel settore dei marchi dell’Unione e, in particolare, nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il predecessore in titolo della ricorrente aveva depositato il 6 luglio 2023 la domanda di registrazione del segno CLUSTER COLLECTOR per beni e servizi nelle classi 9, 28, 41 e 42. Push Gaming Product ltd. aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE anteriore THE COLLECTOR, registrato per beni e servizi nelle medesime classi e in settori strettamente connessi al gaming, gambling e software.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione in parte, respingendo la domanda salvo per alcune voci specifiche, e la ricorrente aveva impugnato tale decisione dinanzi alla Commissione di ricorso. Con la decisione contestata del 29 luglio 2025, la Commissione di ricorso aveva respinto l’appello, ravvisando un rischio di confusione per i beni e servizi respinti in primo grado.

Questioni sollevate

La ricorrente ha dedotto tre motivi principali:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per errata valutazione del rischio di confusione;
  • violazione dei principi di parità di trattamento, buona amministrazione e tutela del legittimo affidamento, per mancato rilievo della prassi decisionale precedente di EUIPO;
  • difetto di motivazione della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Il Tribunale ha esaminato per primo il motivo sul difetto di motivazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che disciplina il motivo relativo di rifiuto fondato sul rischio di confusione;
  • l’articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in combinato con l’articolo 296 TFUE, quanto all’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • le regole procedurali del Tribunale richiamate nella decisione, in particolare l’articolo 106, paragrafo 3, per la decisione senza fase orale, e l’articolo 134, paragrafo 1, per le spese.

Motivo sul difetto di motivazione

Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di motivazione impone di far emergere chiaramente e inequivocabilmente il ragionamento dell’autore dell’atto, in modo da consentire sia agli interessati di conoscere le ragioni della decisione sia al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.

Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto che la decisione contestata fosse sufficientemente motivata, perché i paragrafi dedicati alla valutazione globale del rischio di confusione indicavano chiaramente:

  • l’identità o somiglianza dei beni e servizi;
  • il grado di somiglianza visiva e fonetica, almeno medio;
  • la somiglianza concettuale, almeno media;
  • il rilievo delle differenze tra i segni, considerate non decisive per via della scarsa o nulla distintività degli elementi differenzianti.

Le censure della ricorrente relative alla supposta illogicità della valutazione del carattere distintivo sono state invece ritenute attinenti al merito della decisione, non alla sua motivazione.

Esame dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ha ribadito che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza fra somiglianza dei segni e somiglianza dei beni o servizi. Ha inoltre ricordato che, per negare la registrazione di un marchio UE, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.

Pubblico di riferimento

La Commissione di ricorso aveva individuato il pubblico rilevante nel grande pubblico e, per alcuni prodotti/servizi, anche in operatori professionali con conoscenze specifiche, con livello di attenzione variabile da medio ad alto. Il Tribunale ha confermato tale impostazione.

Comparazione dei beni e servizi

Il Tribunale ha approvato la conclusione secondo cui i prodotti e servizi in questione erano in parte identici e in parte simili.

In particolare:

  • per la classe 9, ha condiviso la valutazione di complementarità tra software di gaming e apparecchiature per trasmissione/riproduzione/registrazione di immagini e suoni, perché funzionalmente connessi e spesso distribuiti dagli stessi canali;
  • per la classe 28, ha ritenuto corretta la somiglianza tra giochi fisici e software di gioco, considerando l’evoluzione del mercato e la presenza di canali di distribuzione, pubblico e finalità comuni;
  • per la classe 41, ha ritenuto sufficienti, anche in assenza di vera complementarità, la comunanza del pubblico, dei canali di commercializzazione e la pratica connessione tra attività di gambling, betting e organizzazione di eventi sportivi;
  • per la classe 42, ha confermato la valutazione di identità o somiglianza dei servizi, non contestata in modo decisivo dalla ricorrente.

Comparazione dei segni

I segni erano THE COLLECTOR e CLUSTER COLLECTOR. Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui:

  • l’elemento comune "collector" è distintivo, perché non descrittivo in rapporto ai beni e servizi interessati;
  • l’articolo "the" è privo di distintività;
  • l’elemento "cluster" è debole o weakly distinctive, poiché può evocare un gruppo di elementi o di giocatori e descrivere caratteristiche tipiche del settore ludico.

Di conseguenza, la differenza data da "cluster" e da "the" non bastava a escludere una somiglianza visiva e fonetica di grado medio, né a escludere la somiglianza concettuale. Il Tribunale ha anche chiarito che la pretesa maggiore distintività del marchio successivo non è rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione, perché la distintività rafforzata conta in relazione al marchio anteriore.

Valutazione globale

Alla luce della somiglianza dei segni, della parziale identità/somiglianza dei prodotti e servizi e del carattere distintivo normale del marchio anteriore, il Tribunale ha ritenuto plausibile che il pubblico di riferimento potesse credere che i prodotti e servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il maggior grado di attenzione del pubblico non era sufficiente a neutralizzare tale rischio, perché il consumatore non procede di regola a un confronto diretto e dettagliato tra i marchi ma li conserva nella memoria imperfetta.

Il richiamo della ricorrente alla sentenza Magic Crown è stato considerato non trasponibile, poiché in quel caso l’esito dipendeva dalla debole distintività dell’elemento comune, circostanza non presente nel caso in esame.

Distintività del marchio anteriore e prove addotte

La ricorrente aveva sostenuto che il termine "collector" fosse diluito o largamente usato nel settore del gaming e del gambling. Il Tribunale ha però ritenuto insufficiente la prova offerta, osservando che:

  • un mero elenco di marchi registrati non dimostra l’uso effettivo;
  • alcuni link internet e screenshot isolati, per di più in lingua inglese, non consentivano di valutare adeguatamente la diffusione del segno nell’Unione.

Ne ha concluso che il carattere distintivo del termine "collector" non era stato smentito e che il marchio anteriore manteneva una distintività normale.

Principi di parità di trattamento, buona amministrazione e legittimo affidamento

Il Tribunale ha respinto anche questo motivo. Ha ricordato che EUIPO deve certamente considerare la propria prassi decisionale e applicare i principi generali del diritto dell’Unione, ma ogni domanda di registrazione va esaminata in modo autonomo, rigoroso e completo, sulla base della normativa applicabile e dei fatti del caso concreto.

Perciò, la ricorrente non poteva invocare eventuali decisioni favorevoli rese in altri casi per ottenere un’identica soluzione, soprattutto quando la decisione impugnata risultava corretta alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Anche il richiamo al precedente Magic Crown è stato respinto per la diversità delle circostanze.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non si è svolta.

Principio affermato

La decisione conferma che, nell’ambito dell’opposizione al marchio UE, un elemento comune distintivo può bastare a fondare il rischio di confusione anche quando i segni presentano differenze iniziali o terminali, se tali differenze sono costituite da elementi deboli o privi di distintività e se i prodotti o servizi sono identici o simili, specie quando condividono canali di distribuzione e pubblico di riferimento. La prassi precedente di EUIPO non può prevalere sulla corretta applicazione del regolamento 2017/1001 al caso concreto.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione al marchiorischio di confusionediritto della proprietà intellettualeprincipi generali del diritto ue

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