Cassazione Penale, Sentenza n. 36072/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. contestava la sentenza della Corte di cassazione del 13/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 09/06/2021. Il ricorrente articolava cinque censure: (1) tardività dell'atto di impugnazione depositato dall'avv. Giacomo Iana, che sarebbe da considerare come motivo aggiunto e quindi tempestivo; (2) errore nel ritenere prescritte ipotesi di reato ex art. 87 d.P.R. n. 570/1960 e nell'affermare la responsabilità ex art. 416 c.p., in contrasto con le emergenze probatorie; (3) errore nel qualificare Rappoccio come capo/promotore dell'associazione per delinquere (art. 416, 3° co.), senza individuare le condotte specifiche attraverso cui si sviluppava il programma criminoso; (4) violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per aver corroborato la colpevolezza richiamando esiti di processo non definitivamente passati in giudicato; (5) errata negazione delle attenuanti generiche ex art. 133 c.p., non congrua con le circostanze di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e comunque estranei all'ambito soggettivo e oggettivo del rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. La decisione motiva che il rimedio è eccezionale e può correggere solo veri errori di fatto intesi come sviste o travisamenti percettivi nella lettura degli atti; non consente la rivalutazione del compendio probatorio né la rianalisi della motivazione di merito. Nel merito dei singoli motivi: (1) il ricorso dell'avv. Iana è stato depositato oltre il termine utile (deposito 4/11/2021 rispetto alla scadenza del 2/11/2021) e quindi tardivo; (2) la declaratoria di prescrizione dei reati elettorali e la valutazione delle condotte ex art. 416 c.p. erano decisioni già adottate e confermate in sede di legittimità, la loro revisione richiederebbe una rivalutazione probatoria incompatibile con il rimedio; (3) l'attribuzione a Rappoccio del ruolo di promotore/organizzatore è fondata su elementi valutati in appello e cassazione e non può essere riesaminata con il ricorso straordinario; (4) la censura relativa all'uso di una sentenza non definitiva è generica e priva di indicazione specifica dell'atto violato, quindi inammissibile per mancata specificità; (5) la negazione delle attenuanti generiche è motivata con riferimento al ruolo apicale e alla gravità dei fatti e non è motivo adeguato per il riesame tramite art. 625-bis. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.); rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della Regione Calabria (liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori) e rimborso delle spese delle altre parti civili ai sensi di legge.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario eccezionale, applicabile solo per errori di fatto costituiti da sviste o travisamenti percettivi nella lettura degli atti; non consente la rivalutazione del compendio probatorio né la rianalisi di valutazioni di merito
art. 585 cod. proc. pen. (commi 2 e 4)
Regola i termini per l'impugnazione della sentenza di secondo grado: il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito; la tardività dell'atto è stata valutata in base a queste norme
art. 87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Norma sui reati elettorali; la dichiarazione di prescrizione delle singole fattispecie è stata già operata in appello e confermata in cassazione, la rivalutazione è preclusa nel ricorso straordinario
art. 416 cod. pen. (anche 3° comma)
Norma sull'associazione per delinquere; l'attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore a Rappoccio è fondata su valutazioni probatorie che non possono essere riesaminate con il rimedio straordinario
art. 238-bis cod. proc. pen.
Divieto di utilizzare sentenze non definitive come prova decisiva; la censura è stata ritenuta generica e non specificata rispetto all'atto cui si riferisce
art. 133 cod. pen.
Disciplina delle attenuanti generiche: richiede valutazione complessiva e specifica della posizione dell'imputato; la mancata concessione è stata ritenuta coerente con la gravità e il ruolo apicale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Non implica che ogni argomento non riprodotto nella sentenza sia stato necessariamente non letto; l'onere di provare la svista percettiva è a carico del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è uno strumento eccezionale: può correggere solo errori materiali o di percezione nella lettura degli atti e non consente la rinnovazione del giudizio sulle prove o la rivalutazione della motivazione di merito
- La mancata ripetizione di una censura nella motivazione non è automaticamente indice di svista; per far valere l'omissione come errore di fatto è necessario dimostrare una vera e propria disattenzione percettiva che abbia determinato una decisione ontologicamente diversa
- I termini di impugnazione contro sentenze di secondo grado decorrono dalla notifica dell'avviso di deposito: la tempestività degli atti deve essere valutata con attenzione alle date di deposito e notificazione
- Le doglianze generiche, o prive di specificazione dell'atto cui si riferiscono (es. per violazioni come quella prevista dall'art. 238-bis), sono inammissibili per difetto di specificità
- Questioni relative alla quantificazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice del merito e non sono normalmente sindacabili con il ricorso straordinario, salvo che si dimostri un errore percettivo manifesto
- Chi impugna deve predisporre il ricorso con specificità e documento probatorio utile a dimostrare la sussistenza di un errore di fatto percepibile nei soli termini ammessi dall'art. 625-bis; in mancanza, il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a spese e a sanzioni pecuniarie
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