Cassazione Civile, Ordinanza n. 33795/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società destinataria, di un'ingiunzione emessa dal Comune per il recupero dei canoni dovuti sui mezzi pubblicitari per gli anni 2006-2008, riferiti a tre insegne di esercizio costituite da pannelli frontali murali installati presso un'unità ubicata nell'interporto Nord di Torino. Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado. In appello il Comune era rimasto soccombente, poiché la CTR del Piemonte aveva ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, comma 1, e 17 del D.Lgs. 507/1993, non fossero imponibili le insegne in cui scritta e logo occupavano meno di 5 mq per ciascun pannello; inoltre aveva escluso la valenza pubblicitaria delle insegne perché collocate in un'area ad accesso limitato e destinate solo a rendere individuabile il luogo di destinazione di soggetti già contrattualmente collegati al fornitore. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 15 del regolamento comunale, nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che ai fini del calcolo dell'area imponibile deve considerarsi l'intero mezzo pubblicitario e non la sola superficie della figura piana contenente logo e denominazione; 2) violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 507/1993, poiché l'interporto non sarebbe un luogo privato ma un'area aperta al pubblico, frequentata da una pluralità di soggetti, sicché il messaggio avrebbe potenzialmente una platea indeterminata di destinatari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi del Comune, rilevando che la CTR non ha correttamente applicato i principi sulla determinazione della superficie imponibile e sulla nozione di luogo aperto al pubblico. In particolare, ha precisato che per la pubblicità recante riproduzione di marchio la base di calcolo comprende l'intera superficie dell'installazione solo se la parte non coperta dal marchio, per forma, colore o mancanza di separazione grafica, presenti autonoma o rafforzativa funzione pubblicitaria; la CTR, invece, si era limitata a valorizzare le dimensioni della figura piana senza verificare tale profilo. Quanto al requisito del luogo aperto al pubblico, la Corte ha ribadito che rileva l'astratta idoneità del messaggio a raggiungere un numero indeterminato di destinatari anche in spazi con accesso regolamentato, purché accessibili a chi si conformi alle regole di ingresso; la CTR, pur riconoscendo l'accesso a una pluralità di soggetti, non ne aveva tratto la conseguenza che il messaggio fosse percepibile da destinatari indeterminati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, incluse quelle di legittimità.
Norme richiamate
Il presupposto impositivo della pubblicità dipende dalla collocazione del mezzo in un luogo in cui il messaggio sia idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, anche se l'accesso è regolamentato.
art. 7, comma 1, D.Lgs. 507/1993
La misura dell'imposta per pubblicità con marchio commerciale va calcolata sulla base dell'intera superficie dell'installazione solo se la parte non coperta dal marchio ha autonoma o rafforzativa valenza pubblicitaria per forma, colore o assenza di separazione grafica.
art. 15 del regolamento comunale per il canone pubblicitario
Ai fini del calcolo dell'area assoggettata a canone deve aversi riguardo all'intero mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari, secondo la deduzione del ricorrente, censurata ma non accolta nella decisione di merito.
Richiamato dalla CTR per affermare l'esclusione dall'imposizione delle insegne con scritta e logo sotto la soglia dimensionale considerata.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione sulla pubblicità, non basta guardare alla sola superficie occupata da scritta o logo: occorre verificare se l'intera struttura del mezzo pubblicitario, anche nelle parti non coperte dal marchio, contribuisca al messaggio pubblicitario in modo autonomo o rafforzativo.
- La nozione di luogo aperto al pubblico non richiede accesso indiscriminato di chiunque, ma l'idoneità del messaggio a essere percepito da una platea potenzialmente indeterminata di destinatari, anche in spazi con accesso regolamentato.
- Quando il giudice di merito accerta solo alcuni dati materiali (ad esempio la superficie della parte figurativa o l'accesso limitato all'area) ma omette la verifica del loro rilievo giuridico secondo i criteri normativi, la decisione è censurabile per falsa applicazione di legge.
- In materia di imposta sulla pubblicità, la verifica del presupposto impositivo deve essere condotta con riguardo alla funzione comunicativa del mezzo e alla sua concreta capacità diffusiva, non alla sola finalità distintiva del segno.
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