Cassazione Penale, Ordinanza n. 18347/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione una sentenza del GIP del Tribunale di Como resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge solo che i ricorsi contenevano censure ritenute non deducibili, perché estranee ai motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte precisa che, nei confronti della sentenza di patteggiamento, sono proponibili soltanto doglianze attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i ricorsi non rientravano in tali categorie, sono stati dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze proposte non rientravano tra i motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento. La declaratoria è stata resa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indica i soli motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento; censure diverse sono inammissibili
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in forma semplificata
cod. proc. pen.
nel testo è il riferimento generale al codice di rito penale
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili soltanto i motivi espressamente previsti dalla legge; ogni doglianza eccentrica rispetto a tali categorie è inammissibile.
- I motivi deducibili contro il patteggiamento sono tassativi e riguardano esclusivamente: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di deducibilità, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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