Cassazione Penale, Sentenza n. 18458/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 27/04/2021 che aveva confermato la sua condanna per omicidio pluriaggravato continuato e reati connessi in armi. Sostiene che, quanto all'omicidio di Merlino Ettore, la decisione si fonda su un errore percettivo della Corte di legittimità: i giudici avrebbero confermato la sua responsabilità basandosi unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Michele Palunnbo, senza riscontri esterni a sostegno dell'attendibilità e in contrasto con altre risultanze processuali. Inoltre contesta che, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata, non era stata avanzata dalla difesa alcuna richiesta di supplemento istruttorio in sede d'appello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso straordinario inammissibile perché le doglianze del ricorrente escano dal perimetro dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ricorda che il rimedio previsto da tale norma riguarda esclusivamente l'errore di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non gli errori di valutazione o di giudizio sul compendio probatorio. Le censure del ricorrente sono ritenute, infatti, ricomprese in una critica valutativa del materiale probatorio (anche rispetto alla presunta mancata acquisizione di prove) e, perciò, non configurano un errore percettivo. Inoltre la Corte osserva che le censure originarie erano generiche e non dimostravano che l'omissione istruttoria fosse decisiva. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio straordinario è limitato a errori di fatto di natura percettiva in cui il giudice di legittimità abbia equivocato o disletto le risultanze processuali; non è applicabile agli errori di valutazione o di giudizio sul materiale probatorio
art. 616 c.p.p.
Disposizione che prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e, se previsto, al versamento di somme alla cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e pronunce rilevanti)
Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile); Sez. Un., n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini); Sez. 3, n. 31754 del 16/09/2020 (Ferrari)
Richiami giurisprudenziali che precisano i confini dell'errore di fatto: è errore percettivo solo la svista documentabile nella lettura degli atti; se la decisione contiene valutazioni o ricostruzioni del fatto si tratta di errore di giudizio escluso dal rimedio, e la declaratoria di inammissibilità può fondarsi sulla genericità delle censure
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ammesso soltanto per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per rimproveri di valutazione del probatorio.
- Se le doglianze riguardano la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori o l'assenza di riscontri esterni, esse sono in linea di principio critiche di merito non ammissibili con il rimedio di cui all'art. 625-bis.
- La genericità delle censure (mancanza di specificità sul punto decisivo) può rendere il ricorso ordinario e quello straordinario inammissibili; bisogna dimostrare concretamente che l'errore percettivo avrebbe determinato una diversa decisione.
- La contestazione della mancata acquisizione di prove o della omissione istruttoria, per essere efficace nello strumento straordinario, deve essere provata come decisiva per l'esito del giudizio e non semplicemente evocata in termini generici.
- In casi analoghi, è consigliabile documentare in modo puntuale il presunto errore di lettura degli atti (con riferimenti precisi alle pagine/atti), o, se la critica è di merito, perseguire i rimedi ordinari disponibili e formulare censure dettagliate e circostanziate.
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