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Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento del silenzio serbato dalla ASL di -OMISSIS- sull’istanza erogazione in favore del minore ricorrente della terapia Applied Behaviour Analysys (ABA), come da istanza inoltrata via p.e.c. in data 11 dicembre 2025 e la condanna dell’amministrazione a somministrare direttamente o tramite convenzione il trattamento sanitario richiesto, nella misura prescritta dall’Ambulatorio autismo di -OMISSIS- della medesima ASL con note prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024 e prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2025, oltre al rimborso delle spese medio tempore sostenute per l’erogazione privata di detta terapia.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla ASL sull’istanza di erogazione della terapia ABA e mancata erogazione o rimborsabilità del trattamento sanitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito nell’interesse del figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico diagnosticato dalla stessa ASL, chiedendo l’accertamento del diritto a ricevere la terapia Applied Behaviour Analysis (ABA), già quantificata dall’Ambulatorio autismo dell’azienda sanitaria in sei ore settimanali e due ore mensili di supervisione. L’istanza di erogazione era stata presentata via PEC l’11 dicembre 2025, senza riscontro. È stata inoltre chiesta la condanna della ASL a erogare direttamente, o tramite convenzione, il trattamento e a rimborsare le spese sostenute privatamente nelle more. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1, comma 1, e 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. n. 502/1992, nonché degli artt. 2, 25, 32 e 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, sostenendo la sussistenza di un diritto soggettivo alla fruizione del trattamento sanitario richiesto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la controversia relativa alla pretesa di una persona con disturbo dello spettro autistico a ricevere un trattamento terapeutico dal Servizio sanitario nazionale rientra nell’ambito delle controversie concernenti pubblici servizi e prestazioni sanitarie. In tale ambito il giudice amministrativo può accertare anche il diritto soggettivo del minore alla prestazione richiesta, senza che la discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria nella scelta del modello terapeutico impedisca il sindacato giudiziale, quando la stessa amministrazione abbia già individuato e quantificato il trattamento necessario. Il Collegio ha ritenuto che la terapia ABA rientri tra le prestazioni garantite dall’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017, poiché basata su evidenze scientifiche e riconosciuta dalle linee guida dell’Istituto superiore di sanità. Poiché l’Ambulatorio autismo della stessa ASL aveva già ammesso il minore al trattamento e ne aveva quantificato durata e intensità, la ASL aveva l’obbligo di erogarlo direttamente o mediante rimborso delle somme anticipate. È stata quindi ordinata l’erogazione della terapia secondo le modalità e la durata rese necessarie dalla gravità della patologia e quantificate dalla ASL; la resistente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese documentate sostenute privatamente e al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento della pretesa e la condanna dell’ASL all’erogazione della prestazione sanitaria.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, comprese quelle relative all’erogazione di prestazioni sanitarie.

  • artt. 1 e 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. n. 502/1992

    Individuano le aziende sanitarie locali quali soggetti pubblici deputati a garantire le prestazioni sanitarie, direttamente o indirettamente mediante convenzioni, incluse quelle dirette al recupero funzionale e sociale delle persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

  • art. 26 l. n. 833/1978

    Richiamato quale fondamento dell’obbligo del servizio sanitario di erogare prestazioni riabilitative e di recupero funzionale e sociale.

  • artt. 2-4 l. n. 134/2015

    Prevedono disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992

    prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate"

    Le prestazioni assistenziali fondate su evidenze scientifiche di significativo beneficio in rapporto alle risorse impiegate rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche

    Garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato mediante metodi e strumenti fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche; la terapia ABA è stata ricondotta a tale previsione.

  • artt. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Costituiscono il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e delle informazioni relative alle condizioni di salute nella riproduzione del provvedimento.

  • art. 6, par. 1, lett. f), reg. (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali e dell’oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla pretesa di una persona con disturbo dello spettro autistico di ricevere dal Servizio sanitario nazionale un trattamento terapeutico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, il giudice amministrativo può accertare il diritto soggettivo alla specifica prestazione sanitaria richiesta, anche quando l’amministrazione disponga di discrezionalità tecnica nell’individuazione del trattamento più adeguato.
  • La terapia ABA rientra nelle prestazioni di cura e trattamento individualizzato garantite alle persone con disturbo dello spettro autistico dall’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 quando sia sostenuta dalle più avanzate evidenze scientifiche e sia stata individuata come appropriata per il caso concreto.
  • Quando l’azienda sanitaria abbia già riconosciuto, tramite una propria articolazione specialistica, la necessità di una determinata terapia e ne abbia quantificato durata e intensità, essa è tenuta a erogarla direttamente o mediante rimborso delle spese anticipate dall’assistito.
  • Le spese sostenute privatamente per una prestazione sanitaria dovuta possono essere rimborsate se documentate e se risultano affrontate nelle more dell’intervento dell’azienda sanitaria obbligata all’erogazione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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