Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una banca creditrice contro un proprio debitore fideiussore e contro i terzi acquirenti/conduttori di alcuni beni immobili, per ottenere l’inefficacia di un trasferimento immobiliare con riserva di abitazione e di due contratti di locazione, ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale. I giudici di merito hanno accolto la domanda revocatoria, ritenendo non dimostrata la capienza residua del patrimonio del debitore. In cassazione il debitore ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione del divieto di nova e per falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato il rigetto dell’appello su un fatto nuovo, cioè la dedotta circostanza che l’ipoteca fosse di secondo grado; 2) violazione di norme catastali e censura alla statuizione secondo cui il solo valore catastale dei beni ipotecati non sarebbe sufficiente a dimostrare la capienza della garanzia, assumendo che il valore catastale fosse parametro legale utile per valutare l’adeguatezza della garanzia; 3) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto del motivo di gravame e quindi omesso di pronunciare esattamente sulla questione della sufficienza della garanzia ipotecaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, poiché il ricorrente non ha indicato puntualmente gli atti da cui desumere la novità della questione e, quanto alla non contestazione, ha dedotto una censura di merito non scrutinabile nei limiti denunciati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché colpiva solo una delle due rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti fondato il rigetto anche sulla mancata prova che l’ipoteca fosse di primo grado e non di secondo, ratio non efficacemente censurata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il valore catastale ha funzione essenzialmente fiscale e non è, da solo, idoneo a provare la capienza della garanzia ipotecaria; la diversa indicazione numerica richiamata dal ricorrente è stata considerata irrilevante rispetto alla ratio decisiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per rendere inefficaci atti dispositivi pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale.
Richiamato con riferimento all’intervento in appello del cessionario del credito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali, ma la censura deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.
Richiamato come divieto di nuove domande, eccezioni e prove in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché la non contestazione attiene a un giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo ha applicato come requisito di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione comporta inammissibilità del motivo.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché il motivo d’appello era stato sostanzialmente esaminato e la diversa formulazione prospettata dal ricorrente non era decisiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Usato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
d.P.R. n. 1149 del 1949, artt. 3 e 14
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi del valore catastale come parametro di valutazione; la censura è stata respinta perché il valore catastale ha funzione fiscale e non prova la capienza della garanzia.
d.lgs. n. 514 del 1948, art. 2
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina catastale, ma ritenuto non idoneo a fondare la sufficienza del valore catastale quale prova della capienza ipotecaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che denunci un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti processuali è subordinato all’adempimento dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La deduzione di violazione del divieto di nova in appello richiede che il ricorrente dimostri con precisione la novità della questione rispetto al thema decidendum di primo grado; non è sufficiente affermare che la questione sia stata introdotta in appello.
- La censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione della non contestazione compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi consentiti.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes in modo specifico e decisivo.
- Il valore catastale di un immobile ha finalità essenzialmente fiscali e, da solo, non è idoneo a dimostrare la capienza di una garanzia ipotecaria ai fini della verifica della sufficienza del patrimonio residuo del debitore.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione sostanziale devoluta, ancorché non abbia recepito la specifica ricostruzione numerica proposta dalla parte, se tale ricostruzione non incide sulla ratio decidendi.
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