Sentenza del 09/03/2015 n. 1376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Atto di assenso e cancellazione di ipoteca - Accordo transattivo - Registrazione - Agevolazione - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di applicazione dell'agevolazione è stata respinta. L'atto è stato ritenuto soggetto a imposta di registro, poiché la transazione aveva fatto nascere un autonomo negozio giuridico non riconducibile ai casi agevolati previsti dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973. Tali disposizioni sono state interpretate come tassative e non suscettibili di applicazione estensiva a un accordo transattivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale di un atto di assenso e cancellazione di ipoteca inserito nell'ambito di un accordo transattivo ex art. 1965 c.c. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'atto potesse beneficiare dell'agevolazione prevista dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973, applicabile a determinate operazioni relative a finanziamenti. La decisione ha invece ritenuto che l'accordo transattivo costituisse un nuovo contratto, con causa distinta dalla semplice cancellazione dell'ipoteca collegata al finanziamento originario.
Norme richiamate
Articoli 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973
Le agevolazioni fiscali previste per determinate operazioni di finanziamento sono tassative e non possono essere estese a negozi autonomi, come una transazione, che non rientrino espressamente nell'ambito applicativo della norma.
Articolo 1965 del codice civile
La transazione è il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una possibile. Nel caso esaminato, essa ha costituito la causa autonoma dell'atto, distinta dalla cancellazione dell'ipoteca relativa al finanziamento originario.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie, soprattutto quando derogano al regime ordinario, devono essere applicate solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non possono essere estese per analogia.
- Per stabilire il regime fiscale di un atto occorre individuarne la causa concreta: la mera presenza di una cancellazione di ipoteca non è sufficiente se l'atto è inserito in una transazione con contenuto e funzione autonomi.
- Un accordo transattivo può essere considerato un nuovo contratto ai fini dell'imposta di registro, anche quando produce effetti collegati a un finanziamento o a un'ipoteca preesistente.
- L'agevolazione prevista per l'operazione originaria non si trasferisce automaticamente agli atti successivi o collegati, se questi hanno una causa giuridica diversa.
- Nella redazione e nella registrazione di atti complessi è essenziale distinguere la funzione economica e giuridica della semplice cancellazione dell'ipoteca da quella di una transazione che definisce ulteriori rapporti o controversie.
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