Cassazione Penale, Sentenza n. 1854/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Stilo ha proposto istanza di ricusazione nei confronti delle giudici Cavasino e Romano perché avevano fatto parte del collegio che aveva emesso la sentenza nel processo 'Nemea', che aveva giudicato coimputati riconducibili alla medesima associazione 'ndrangheta (in particolare Leone Soriano). Lo Stilo deduceva che, partecipando a quel giudizio, i due giudici avrebbero già deciso su fatti collegati a quelli del processo 'Rinascita Scott' in cui egli era imputato, compromettendo la loro imparzialità. Ha inoltre censurato l'ordinanza di inammissibilità ritenendo che la Corte di appello avesse deciso de plano senza seguire le forme previste dall'art. 127 c.p.p., come previsto dall'art. 41, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le norme di ricusazione non ammettono interpretazioni estensive: non costituisce causa di ricusazione il fatto che i giudici abbiano deciso in un precedente processo sulla esistenza dell'associazione e sulla partecipazione di alcuni coimputati, se in quel processo non hanno effettuato una valutazione di merito sulla posizione del ricusante. Ha dunque ritenuto irrilevante l'esistenza di giudizi precedenti sul contesto associativo se non vi è stato giudizio di merito specifico sulla responsabilità dello Stilo. Ha confermato che la Corte di appello ha potuto dichiarare l'istanza manifestamente infondata e decidere de plano. Per l'inammissibilità ha condannato lo Stilo alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Norme richiamate come basi di impugnazione ma non decisive; richiamate dal ricorrente per censurare la decisione di merito e la motivazione
art. 34 c.p.p.
Riferimento alle norme sulla ricusazione e incompatibilità del giudice; richiamata tra le norme che il ricorrente riteneva violate
art. 36 c.p.p., lett. g)
Previsione normativa di possibili cause di ricusazione; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi dedotta non rientrasse nella fattispecie normativa invocata
art. 37 c.p.p., lett. a)
Altro riferimento alle cause di ricusazione; interpretato in senso restrittivo dalla Corte, non estensibile per analogia
art. 38, comma 1 c.p.p.
Norma collegata alle cause di incompatibilità; interpretata insieme alle altre nel senso che occorre una valutazione di merito precedente sulla posizione del ricusante
art. 127 c.p.p.
Norma sulle forme procedurali da seguire per la decisione sulla ricusazione; la Corte ha ritenuto legittimo decidere de plano quando la richiesta è manifestamente infondata
art. 41, comma 3 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente per sostenere obblighi formali della Corte di appello; la Cassazione ha ritenuto che, data la manifesta infondatezza, l'omissione delle forme non determinasse illegittimità
art. 616, comma 1 c.p.p.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per irrogare l'ammenda di 3.000 euro
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 6, n. 855/1999 Craxi; Sez. 6, n. 39367/2017 Suarino)
Principi consolidati richiamati: le cause di ricusazione non vanno interpretate estensivamente; non sussiste ricusazione per precedente pronuncia su coimputati se non vi è stata valutazione di merito sulla posizione del ricusante
Massime di principio
- La ricusazione del giudice richiede che in un precedente giudizio lo stesso giudice abbia espresso una valutazione di merito sulla posizione specifica del ricusante; la mera partecipazione a un processo che ha giudicato altri coimputati non è sufficiente
- Le norme che derogano al principio del giudice naturale (cause di ricusazione) devono essere interpretate restrittivamente e non per analogia; non si estendono a interessi non espressamente tutelati dalla legge
- Se la domanda di ricusazione è manifestamente infondata la Corte può dichiararla inammissibile e decidere de plano senza seguire sempre tutte le formalità istruttorie previste, senza che ciò comporti nullità
- Il ricorrente che propone ricusazione rischia la condanna alle spese e, in caso di manifesta infondatezza, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nell'analisi di casi con fatti collegati o appartenenti allo stesso contesto associativo è fondamentale distinguere tra sovrapposizione di contesto fattuale e giudizio di merito sulla responsabilità individuale: la sola connessione contestuale non configura pregiudizio automatico
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