Ordinanza n. 930/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi riuniti relativi al diniego amministrativo, al silenzio sull’istanza di autotutela e all’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il provvedimento non decide il merito dei ricorsi riuniti. A seguito della sentenza n. 565/2026, che aveva confermato l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e rinviato a separato decreto la determinazione del compenso del difensore, l’avvocato ha presentato istanza di liquidazione. Il Collegio ha valutato l’attività difensiva effettivamente svolta, la complessità delle questioni, il valore della controversia, la riunione dei due giudizi e le fasi processuali espletate, inclusa la fase cautelare relativa al secondo ricorso.
La decisione
Il TAR ha liquidato in complessivi € 2.500,00 il compenso spettante al difensore, applicando la riduzione del 50% prevista dall’art. 130, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 per le liquidazioni a carico dell’Erario. L’importo finale è stato quindi determinato in € 1.250,00, oltre agli accessori di legge, posto a carico dell’Erario – Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. La pronuncia è definitiva limitatamente alla liquidazione dei compensi e non contiene una decisione sui motivi di merito relativi agli atti comunali impugnati.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione dei compensi del difensore a carico dell’Erario.
art. 83 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base normativa per la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà quando la liquidazione avvenga a carico dell’Erario
Impone la riduzione del 50% dell’importo determinato per il compenso del difensore quando la liquidazione è posta a carico dell’Erario.
D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014
Applicabile, secondo il Collegio, poiché l’attività difensiva si è interamente conclusa dopo la sua entrata in vigore; i criteri sono stati utilizzati per determinare il compenso in relazione all’attività svolta, alla complessità, al valore e alle fasi del giudizio.
Massime di principio
- Nella liquidazione a carico dell’Erario dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso determinato secondo i parametri applicabili deve essere ridotto della metà ai sensi dell’art. 130, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002.
- La determinazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto dell’attività difensiva effettivamente svolta, della complessità delle questioni, del valore della controversia, delle eventuali riunioni dei giudizi e delle fasi processuali espletate, compresa la fase cautelare quando concretamente svolta.
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