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Ordinanza

Ordinanza n. 604/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa alle modalità e all'intensità del trattamento terapeutico del minore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione e di tutela interinale. La controversia riguarda il progetto terapeutico predisposto dall'UVI e la presa in carico del minore da parte della ASL e di un centro accreditato, con particolare riferimento alla presenza, tipologia e intensità degli interventi cognitivo-comportamentali e al trattamento ABA. Gli appellanti sostenevano, in sostanza, l'inadeguatezza della tutela terapeutica assicurata nelle more del giudizio. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di censura articolati nell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare solo ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, senza disporre in via interinale l'attivazione di uno specifico trattamento nella forma e nell'intensità richieste. Il Collegio ha ritenuto che l'esigenza cautelare fosse adeguatamente soddisfatta dalla rapida definizione del merito, poiché il progetto terapeutico dell'UVI già prevedeva una psicoterapia cognitivo-comportamentale con frequenza monosettimanale e il centro accreditato aveva manifestato disponibilità ad attivare un intervento psicologico di analogo orientamento. Non è stata quindi ravvisata una totale assenza di interventi cognitivo-comportamentali nella presa in carico del minore. Le questioni relative alla specifica tipologia e all'intensità del trattamento richiedono una cognizione piena, anche per la complessità tecnico-scientifica, e devono essere esaminate nel giudizio di merito. Il Collegio ha inoltre prescritto alla ASL di controllare l'effettiva presa in carico del minore da parte del centro O.S.A. e l'esecuzione del trattamento previsto in tutte le sue componenti, compresa quella cognitivo-comportamentale. Ha compensato le spese del doppio grado cautelare e disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; tale misura è stata disposta dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando l'amministrazione abbia comunque predisposto e avviato interventi terapeutici riconducibili alla metodologia richiesta, ma siano controverse la specifica tipologia e l'intensità del trattamento, la tutela interinale può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare una scelta terapeutica che richieda una cognizione piena e valutazioni tecnico-scientifiche complesse.
  • La sola deduzione dell'inadeguatezza o dell'insostenibilità economica del trattamento fruito privatamente non è sufficiente a giustificare una misura cautelare sostitutiva o integrativa se non sono allegati specifici elementi di prova sul pregiudizio e sulla concreta insostenibilità nelle more del giudizio.
  • Anche quando non disponga l'immediata attivazione del trattamento nella forma richiesta, il giudice cautelare può prescrivere all'amministrazione di verificare l'effettiva presa in carico dell'interessato e l'esecuzione di tutte le componenti del progetto terapeutico già previsto.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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