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Sentenza

Sentenza n. 2146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 2201/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2201/2025, che aveva annullato la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una procedura selettiva indetta da un'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, d.lgs. 502/1992, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa. Il candidato classificatosi al secondo posto aveva impugnato l'atto di presa d'atto degli esiti della selezione e il conferimento dell'incarico al primo classificato, deducendo in via principale l'erronea valutazione dei propri titoli e del proprio profilo professionale, accademico e scientifico, con richiesta sostanziale di conseguire il primo posto mediante rivalutazione dei curricula. In via subordinata aveva contestato l'illogicità e l'inidoneità del quesito concernente gli indicatori del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, assumendo che esso non fosse idoneo a verificare le capacità gestionali, organizzative e direttive richieste per l'incarico. Il TAR aveva accolto entrambi i motivi, annullando prima il verbale della Commissione e disponendo la riedizione della valutazione, poi l'intera procedura selettiva. L'ASST ha appellato la sentenza contestando: l'erroneità del sindacato svolto dal TAR sui punteggi curriculari; l'illegittimo esame del motivo subordinato dopo l'accoglimento di quello principale; l'illegittimità dell'annullamento dell'intera procedura senza il coinvolgimento di tutti i candidati; e l'erroneità della valutazione circa la non pertinenza del quesito sui LEA. La giurisdizione amministrativa non è stata contestata in appello ed è quindi coperta da giudicato.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo. Il Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto erroneo l'esame del motivo subordinato dopo l'accoglimento del motivo principale: la graduazione espressa dal ricorrente vincolava il giudice, che avrebbe dovuto arrestarsi alla censura principale, diretta a ottenere la rivalutazione dei curricula e il possibile scorrimento della graduatoria. L'esame e l'accoglimento della censura subordinata, con annullamento dell'intera procedura, aveva eliminato il vantaggio riconosciuto al ricorrente con l'accoglimento della doglianza principale. Nel merito, il Collegio ha escluso che la Commissione avesse oltrepassato i criteri della selezione o commesso errori manifesti. La valutazione dei titoli costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, superficialità, incompletezza, incongruenza, disparità manifesta, travisamento o errore di fatto immediatamente rilevabili. Il TAR aveva invece sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, giudicando direttamente la significatività e comparabilità delle esperienze professionali. Quanto alla posizione funzionale nelle strutture di riferimento, la Commissione aveva attribuito 9 punti al candidato secondo classificato e 7 al primo classificato, coerentemente valorizzando il maggior spessore degli incarichi del primo, senza che lo scarto di due punti su dieci fosse illogico. Analogamente, per la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni, i punteggi di 17 e 16 su 20 rientravano entrambi nel livello 'ottimo', con un differenziale non irragionevole. Anche la valutazione dei soggiorni di studio all'estero, dell'attività didattica e della partecipazione a corsi, convegni e seminari non evidenziava un errore automaticamente invalidante, poiché il criterio comprendeva tre distinti profili e la considerazione di attività risalenti a oltre dieci anni non imponeva necessariamente una riduzione del punteggio complessivo, dovendosi valutare l'incidenza degli altri indicatori. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto legittimo il quesito sui LEA. L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti, sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o non corrispondenza con il profilo da selezionare. La domanda era pertinente alle capacità manageriali di un direttore di struttura complessa, poiché la conoscenza del contesto sanitario, degli indicatori dei LEA e della relativa normativa è collegata agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e alle funzioni organizzative e gestionali richieste dall'avviso. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-ter, comma 2, d.lgs. 502/1992

    Disciplina la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa.

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    È richiamato per evidenziare il rilievo dei livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario nazionale e la pertinenza della relativa conoscenza rispetto alle capacità manageriali richieste.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 5/2015 sulla vincolatività della graduazione dei motivi da parte del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorrente gradua espressamente motivi o domande, indicando una censura principale e una subordinata, il giudice deve rispettare tale ordine e non può esaminare la censura subordinata dopo avere accolto quella principale, salvo il diverso ordine imposto dalla logica delle questioni; l'accoglimento della censura principale determina infatti la carenza di interesse alla decisione sulla subordinata.
  • La graduazione dei motivi vincola il giudice anche quando l'esame della censura subordinata potrebbe condurre a una tutela più ampia dell'interesse pubblico o della legalità, in particolare nelle procedure competitive o selettive, nelle quali il ricorrente può preferire la conservazione della procedura e il conseguimento del bene finale all'annullamento dell'intera sequenza procedimentale.
  • La valutazione dei titoli e dei curricula da parte di una commissione esaminatrice costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice con una propria comparazione di merito; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di vizi manifesti, quali illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento, errore di fatto, contraddittorietà, incompletezza o manifesta disparità immediatamente rilevabili dagli atti.
  • Nelle procedure selettive, il giudice non può valutare direttamente la maggiore o minore significatività delle esperienze professionali dei candidati quando la commissione abbia applicato i criteri dell'avviso pubblico con una motivazione non manifestamente irrazionale; la diversa opinione del giudice sul peso da attribuire ai titoli non integra, di per sé, illegittimità.
  • La formulazione dei quesiti di un colloquio selettivo rientra nell'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed è sindacabile soltanto se manifestamente illogica, arbitraria o estranea al profilo professionale da selezionare. Un quesito sulla conoscenza degli indicatori dei livelli essenziali di assistenza può risultare pertinente alle capacità gestionali e organizzative richieste a un dirigente sanitario, in quanto collegato agli obiettivi e al funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieConcorsi pubbliciAppello
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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