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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36788/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda trae origine da una condanna emessa dal giudice contabile nei confronti di un dirigente-avvocato di un Comune, ritenuto responsabile, insieme ad altri, per la mancata tempestiva definizione di una procedura espropriativa relativa a terreni destinati alla costruzione di un edificio scolastico. Dopo che le Sezioni Unite della Cassazione avevano dichiarato inammissibile il precedente ricorso contro la decisione della Corte dei conti, l'interessato ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza delle Sezioni Unite. I motivi dedotti miravano a far valere, da un lato, la nullità della sentenza contabile per asserita violazione delle regole sul procedimento disciplinare forense e, dall'altro, errori di fatto e carenze istruttorie della decisione contabile, sostenendo che la questione dovesse essere attratta alla competenza degli organi disciplinari forensi e non della Corte dei conti. In sostanza il ricorrente cercava di riaprire la discussione sulla giurisdizione e sulla disciplina applicabile al caso dell'avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che i motivi non denunciavano un vero errore revocatorio della propria ordinanza, ma pretendevano in realtà di sottoporre nuovamente al suo esame questioni di merito e di giurisdizione già decise nel precedente giudizio, oltre a contestare direttamente la sentenza della Corte dei conti. La domanda di revocazione è stata quindi ritenuta estranea al perimetro dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. Non sono state liquidate spese per la qualità meramente formale della parte pubblica resistente; è stato invece disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933

    L'iscrizione all'albo speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici presuppone il rapporto di impiego pubblico, ma non esclude la responsabilità erariale dinanzi al giudice contabile.

  • art. 1 della legge n. 241 del 1990

    L'operato del dipendente pubblico è valutato dal giudice contabile anche alla luce dei criteri di correttezza e legalità dell'azione amministrativa e del buon andamento della pubblica amministrazione.

  • art. 132, co. 4, cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente per denunciare carenza di motivazione della decisione contabile, ma non ritenuto idoneo a fondare la revocazione nel caso concreto.

  • art. 23, co. 3, legge n. 247 del 2012

    Richiamato dal ricorrente come norma speciale a fondamento della competenza disciplinare forense sugli avvocati iscritti nell'elenco speciale.

  • art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici e alla disciplina degli illeciti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in un errore meramente percettivo, risultante dal contrasto tra la decisione e gli atti, e non in una valutazione giuridica o di merito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dalla norma, tra cui l'errore di fatto nei limiti sopra indicati.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione del materiale istruttorio, senza costituire il fulcro della decisione.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto percettivo, autonomo e decisivo, desumibile dal confronto tra la pronuncia e gli atti del giudizio di legittimità; non può essere utilizzata per riaprire questioni di diritto già esaminate.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a censurare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte o a riproporre il tema del decidendum del giudizio precedente.
  • Le contestazioni rivolte direttamente contro la sentenza del giudice di merito non possono essere veicolate attraverso la revocazione dell'ordinanza della Cassazione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso originario.
  • L'iscrizione dell'avvocato dipendente di ente pubblico nell'elenco speciale non sottrae, di per sé, la sua condotta alla giurisdizione contabile quando siano in discussione danni erariali derivanti dall'esercizio delle funzioni di servizio.
  • La responsabilità erariale e il procedimento disciplinare perseguono finalità diverse: la prima tutela il corretto impiego delle risorse pubbliche e il buon andamento dell'amministrazione, il secondo la deontologia e la disciplina professionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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