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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27181/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una compagnia assicurativa nei confronti della società debitrice principale e dei suoi fideiussori per il rimborso di euro 70.000, somma che la compagnia aveva corrisposto al beneficiario della polizza, ritenuto creditore garantito per il prezzo di un immobile rimasto insoluto. Gli opponenti sostenevano: che, secondo le condizioni generali, l'escussione del garante avrebbe dovuto essere preceduta dall'azione contro il debitore principale; che le clausole derogative contenute nel contratto erano nulle; che mancava comunque la prova del credito. In appello la società debitrice e i fideiussori lamentavano poi, in cassazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato, sostenendo che la Corte territoriale avesse introdotto una nuova questione di merito qualificando la clausola come posta a favore del solo garante; inoltre deducevano l'omessa pronuncia su specifici motivi di gravame, relativi alla compatibilità della clausola con le condizioni generali, alla necessità di specifica approvazione per iscritto e alla sua inopponibilità ai fideiussori per difetto di sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva introdotto una questione nuova né violato l'art. 112 c.p.c., ma aveva interpretato le clausole contrattuali sul piano sostanziale e rilevato che il debito della società era stato provato e non contestato; da ciò discendeva il diritto di regresso della compagnia ex art. 1950 c.c. Dopo il pagamento al creditore garantito, il garante può rivalersi sul debitore principale per quanto versato. Quanto alle ulteriori censure d'appello, la Cassazione ha ritenuto che esse fossero state implicitamente rigettate dalla decisione di merito che aveva respinto integralmente l'appello, sicché non vi era omissione di pronuncia né vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se vi è omissione di pronuncia su una domanda o eccezione; non ricorre quando il giudice interpreta la domanda o le clausole e decide implicitamente sui motivi assorbiti.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel dedurre il giudicato interno sulle questioni non riproposte; la Corte non ravvisa la dedotta preclusione nel caso concreto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato; la Corte esclude che la questione fosse coperta da giudicato interno nei termini prospettati.

  • art. 1342 c.c.

    La clausola aggiunta alle condizioni generali viene letta come prevalente o comunque integrativa della disciplina contrattuale, senza che ciò determini nel caso la nullità dedotta.

  • art. 1950 c.c.

    Il garante che paga il creditore acquista un diritto proprio di regresso verso il debitore principale per quanto versato.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Il vizio processuale denunciabile in cassazione ricorre solo se l'error in procedendo ha carattere decisivo e incide concretamente sul contenuto della decisione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È posto a carico del ricorrente soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice non si pronunci affatto su una domanda o eccezione; non vi è vizio se la questione è stata valutata implicitamente o assorbita da una decisione di rigetto complessivo.
  • La deduzione di un error in procedendo non è sufficiente in sé: occorre allegare e dimostrare la sua decisività, ossia l'effettivo pregiudizio arrecato alla parte che lo denuncia.
  • Nell'interpretazione della domanda e delle clausole contrattuali, il giudice di merito può ricostruire la volontà negoziale e, se motivatamente decide su quel piano, non incorre automaticamente in violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il garante che abbia pagato il creditore garantito ha diritto di regresso verso il debitore principale per l'intero quanto corrisposto, purché il debito garantito risulti esistente e non sia stato validamente contestato in modo decisivo.
  • Il rigetto integrale dell'impugnazione sul merito può implicare il rigetto anche delle singole censure specifiche che risultino logicamente assorbite dalla ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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