Sentenza n. 733/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del “bando di gara o concessione - regime ordinario" indetto da S.C.R. Piemonte S.p.a. - gara SCR n. 42-20251 - pubblicato in data 11.06.2025 sull'edizione GU S: 110/2025, e di ogni altro atto e/o provvedimento temporalmente, logicamente e giuridicamente ad esso presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché allo stato non noto, e precisamente: - del documento per consultazione preliminare di mercato; - della determina dirigenziale del direttore degli appalti; - del disciplinare di gara correlato al bando; - del capitolato tecnico correlato al bando di gara; - del documento allegato n.2 - Disciplinare di Gara (criteri di valutazione tecnica dell'offerta); nella parte in cui vengono previste prescrizioni pregiudizievoli alla partecipazione alla gara in questione da parte della attuale ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato tecnico e relativi atti di una gara centralizzata per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della gara, suddivisa in sei lotti territoriali e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestando due aspetti della lex specialis: da un lato, l'art. 25 del capitolato, che per determinati rifiuti sanitari pericolosi prevedeva la remunerazione sulla base del peso dei rifiuti al netto del peso dei contenitori monouso; dall'altro, i criteri di valutazione tecnica, che attribuivano fino a 10 punti alle offerte aventi ad oggetto contenitori rigidi, non perforabili e riutilizzabili o comunque in plastica rigida. Secondo la ricorrente, tali previsioni avrebbero penalizzato gli operatori che utilizzano contenitori monouso, favorito quelli dotati di centri di sanificazione per contenitori riutilizzabili, ristretto la concorrenza e violato i principi di par condicio, favor partecipationis, imparzialità, buona amministrazione e trasparenza. Sono stati dedotti anche carenza di istruttoria, illogicità e sviamento. La stazione appaltante ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le clausole contestate non fossero immediatamente lesive né escludenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare della stazione appaltante e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che le clausole della lex specialis devono normalmente essere impugnate insieme all'atto di esclusione o all'aggiudicazione, quando la lesione diviene concreta e attuale. L'impugnazione immediata è ammessa soltanto per le clausole immediatamente escludenti, cioè quelle che impediscono ab origine la partecipazione utile alla gara, rendono impossibile o eccessivamente onerosa la formulazione dell'offerta, impongono oneri incomprensibili o sproporzionati, prevedono obblighi contra ius o presentano gravi carenze tali da impedire la formulazione dell'offerta. Nel caso concreto, la legge di gara consentiva espressamente anche l'offerta basata sull'utilizzo esclusivo di contenitori monouso. Le clausole contestate potevano, secondo la prospettazione della ricorrente, risultare penalizzanti, ma non erano dimostrate come oggettivamente escludenti. La ricorrente non aveva indicato né provato l'incidenza del peso e dei costi di smaltimento dei contenitori monouso sui volumi complessivi e sull'equilibrio economico del contratto, né aveva dimostrato che la remunerazione prevista rendesse impossibile formulare un'offerta sostenibile e competitiva. Anche il maggior punteggio attribuito ai contenitori riutilizzabili, pari a 10 punti sui 70 dell'offerta tecnica, poteva essere compensato dai punteggi conseguibili negli altri criteri tecnici o dall'offerta economica. La mera difficoltà o penalizzazione competitiva non equivale all'impossibilità oggettiva di partecipare utilmente alla gara. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 4.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale relativo agli appalti pubblici.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione in forma semplificata.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis che si assumono illegittime devono, di regola, essere impugnate insieme al provvedimento di esclusione o all'aggiudicazione, quando la lesione della posizione del concorrente diventa concreta e attuale.
- L'impugnazione immediata del bando è ammissibile solo quando la clausola sia immediatamente escludente, ossia quando impedisca ab origine la partecipazione utile alla gara o renda oggettivamente impossibile formulare un'offerta sostenibile e competitiva.
- Le clausole che si limitano a penalizzare alcuni modelli organizzativi o modalità operative, favorendo altri concorrenti senza impedire la partecipazione alla gara, non sono immediatamente escludenti e non possono essere impugnate autonomamente prima dell'esclusione o dell'aggiudicazione.
- La maggiore difficoltà economica o competitiva derivante dai criteri di remunerazione o di valutazione dell'offerta non è sufficiente a configurare l'immediata lesività del bando; occorre la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di partecipare utilmente alla procedura.
Come è indicizzato
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