Cassazione Civile, Ordinanza n. 19836/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, assunto alle dipendenze di un consorzio di bonifica con iniziale ricorso a contratti a tempo determinato e poi stabilizzato a tempo indeterminato, aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna al pagamento di differenze retributive asseritamente maturate per la pretesa mancata assunzione a tempo indeterminato e per il mancato inquadramento in qualifiche superiori. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo, da un lato, che nel ricorso introduttivo non fossero stati allegati in modo sufficiente i presupposti di fatto e di diritto delle pretese economiche e che la relazione del consulente di parte fosse generica quanto all'individuazione degli emolumenti richiesti; dall'altro, che la prova documentale e testimoniale non dimostrasse lo svolgimento di mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con un unico motivo, violazione di più norme processuali e nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo incongruo rispetto al riconoscimento dell'assunzione a tempo indeterminato e che avesse omesso di provvedere sulla richiesta di consulenza tecnica contabile, necessaria per la quantificazione delle differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la formulazione del motivo fosse promiscuamente riferita sia al n. 3 sia al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., senza consentire di distinguere con chiarezza le singole censure e quindi violando il requisito di specificità del motivo. Ha inoltre rilevato che le doglianze non colpivano la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla carenza di allegazione dei presupposti delle pretese e sulla genericità della consulenza di parte, oltre che sull'insufficienza della prova delle mansioni superiori. Infine, ha ricordato che, dopo la riforma del 2012, è censurabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non formulato in modo promiscuo, altrimenti non è possibile la corretta sussunzione delle censure nel vizio denunciato.
art. 61 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte evidenzia comunque che le censure non confrontano la ratio decidendi sul difetto di allegazione e prova.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 191 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
art. 194 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla consulenza tecnica.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata con proposta definita in camera di consiglio non partecipata.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma del 2012 ha ristretto il sindacato sulla motivazione ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Norma di conversione del decreto-legge che ha introdotto la modifica rilevante ai fini del controllo sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo chiaro e specifico: la commistione tra vizi diversi, senza distinguere le rispettive ragioni di critica, rende il motivo inammissibile.
- La censura deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il ricorso si limita a contestare profili non decisivi o diversi da quelli posti a base della decisione, è inammissibile.
- Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale che equivalgono a violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo più deducibili il semplice difetto di sufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La richiesta di consulenza tecnica non può supplire, da sola, alla mancanza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria; il thema decidendum deve essere sufficientemente delineato già nel ricorso introduttivo.
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