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Sentenza

Sentenza del 26/11/2015 n. 5153 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - ALTERNATIVITÀ IVA-REGISTRO - Debitore principale - Fideiussore - Rapporto giuridico principale - Rapporto giuridico accessorio di fideiussione - Misura fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l'applicabilità del principio di alternatività IVA-registro anche quando il decreto ingiuntivo è emesso nei confronti del solo fideiussore. La posizione del destinatario dell'ingiunzione e la natura principale o accessoria del rapporto giuridico sottostante non sono rilevanti. Pertanto, per il decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme assoggettate a IVA, è dovuta esclusivamente l'imposta di registro in misura fissa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore per il pagamento di somme soggette a IVA. Si discuteva se l'imposta di registro dovesse essere applicata in misura proporzionale oppure in misura fissa, considerando che l'ingiunzione era rivolta al garante e non necessariamente al debitore principale e che il titolo poteva riferirsi al rapporto principale o al rapporto accessorio di fideiussione.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando l'operazione o la somma oggetto del provvedimento è soggetta a IVA, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo collegato deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale.

  • Disciplina dell'imposta di registro sui decreti ingiuntivi

    L'imposta dovuta sul decreto ingiuntivo relativo a somme assoggettate a IVA resta fissa anche se il provvedimento è emesso contro il fideiussore anziché contro il debitore principale.

Massime di principio

  • Nel valutare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo, occorre verificare anzitutto se le somme richieste siano soggette a IVA: in caso affermativo, opera normalmente l'alternatività e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
  • La misura dell'imposta non cambia per il solo fatto che il decreto ingiuntivo sia rivolto al fideiussore invece che al debitore principale.
  • È irrilevante, ai fini dell'alternatività, che il titolo giudiziale riguardi direttamente il rapporto principale o il rapporto accessorio di fideiussione, purché la pretesa economica sia collegata a somme soggette a IVA.
  • La qualificazione soggettiva del destinatario dell'ingiunzione e la struttura principale o accessoria del rapporto non prevalgono sulla natura IVA della prestazione o delle somme azionate.

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