Sentenza n. 4860/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 5 aprile 2024 emessa dal dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Trevignano Romano, notificata in data 10 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto prefabbricato in legno privo, secondo il Comune, dei titoli edilizi, dei nulla osta e dei pareri necessari
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 6, 10 e 22 dello stesso decreto, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento ed errore sui presupposti di fatto e di diritto. Ha sostenuto che il prefabbricato, semplicemente appoggiato su un preesistente piancito in cemento, privo di allacci alle reti elettrica, idrica e fognaria e collocato temporaneamente per essere mostrato a potenziali acquirenti e poi rivenduto, rientrasse nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001 e non necessitasse di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla voce A.16 dell’allegato A al d.P.R. 31/2017. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha lamentato che l’ordinanza non spiegasse perché il manufatto dovesse ritenersi soggetto a permesso di costruire e non considerasse le memorie presentate durante il procedimento, nelle quali erano stati illustrati il carattere precario e la temporaneità dell’opera. Il Comune, inizialmente non costituito, ha depositato soltanto fotografie e una relazione illustrativa in seguito a un’ordinanza istruttoria; non ha prodotto il verbale di sopralluogo richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al vizio di motivazione e ha annullato l’ordinanza di demolizione, assorbendo il primo motivo. Il Collegio ha ribadito che, in via generale, un’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive puntualmente le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate. Nel caso concreto, tuttavia, la carenza decisiva consisteva nella mancata esplicitazione delle ragioni per cui il Comune aveva ritenuto non persuasive le osservazioni presentate dall’associazione dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Sebbene l’ordine di demolizione, quale atto sanzionatorio edilizio dovuto, non richieda normalmente la comunicazione di avvio, quando l’amministrazione coinvolge il privato nella fase istruttoria e lo invita a presentare memorie ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990, deve esaminare tali osservazioni e confutarle adeguatamente nel provvedimento finale, se ritenute infondate. L’ordinanza non aveva chiarito perché, nonostante le deduzioni sulla non stabile fissazione al suolo, sull’assenza di impianti e collegamenti ai servizi e sulla temporaneità della collocazione, fosse necessario il permesso di costruire e risultasse applicabile l’art. 31 d.P.R. 380/2001. La relazione comunale successivamente depositata non ha colmato il difetto, anche perché non erano stati forniti elementi specifici di confutazione e non è ammessa l’integrazione postuma della motivazione. L’annullamento è stato disposto facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà rivalutare adeguatamente le osservazioni e darne conto nella motivazione. Le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione, quale base del potere repressivo esercitato mediante ordine di demolizione, presuppone la realizzazione di interventi privi del necessario permesso di costruire; nel caso concreto il Comune non ha motivato adeguatamente perché il manufatto fosse soggetto a tale titolo.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell’intervento edilizio, anche con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera e5), doveva essere esaminata alla luce delle caratteristiche strutturali e funzionali dedotte dal privato.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La tesi dell’associazione circa la riconducibilità del manufatto all’attività edilizia libera costituiva una specifica osservazione procedimentale che il Comune avrebbe dovuto valutare e, se infondata, confutare nella motivazione.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La motivazione costituisce il collegamento tra gli esiti dell’istruttoria e il provvedimento finale; quando il privato ha presentato osservazioni sollecitate dall’amministrazione, deve esplicitare anche le ragioni della loro eventuale infondatezza.
art. 6 l. 241/1990
È stato invocato quale fondamento degli obblighi istruttori e motivazionali dell’amministrazione, in relazione alle osservazioni del privato.
art. 10 l. 241/1990
Le memorie e osservazioni presentate dal privato nella fase partecipativa devono essere esaminate dall’amministrazione e, ove disattese, adeguatamente confutate nel provvedimento conclusivo.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza pubblica; la disposizione è menzionata per lo svolgimento processuale, non costituisce la base della decisione di merito.
d.P.R. 31/2017, allegato A, voce A.16
La riconducibilità del manufatto a tale fattispecie di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica è stata dedotta dalla ricorrente, ma il TAR non l’ha esaminata nel merito, avendo accolto il ricorso per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito di un procedimento repressivo edilizio, l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento e invita il privato a presentare memorie e osservazioni ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990, deve esaminare effettivamente tali apporti partecipativi e confutarli in modo adeguato nel provvedimento finale ove li ritenga infondati.
- L’ordinanza di demolizione deve indicare non solo la descrizione puntuale dell’opera e la violazione edilizia accertata, ma anche, quando siano state formulate specifiche osservazioni procedimentali, le ragioni per cui tali osservazioni non incidono sulla qualificazione dell’intervento e sulla necessità del titolo edilizio.
- La motivazione dell’atto repressivo edilizio deve collegare le risultanze dell’istruttoria alla decisione amministrativa; il suo difetto non può essere colmato mediante una motivazione fornita successivamente in giudizio.
- L’eventuale annullamento dell’ordinanza di demolizione per difetto di motivazione non impedisce all’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere repressivo, purché rivaluti le osservazioni del privato e motivi adeguatamente il nuovo provvedimento.
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