Sentenza del 07/03/2017 n. 917 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società comodo - Interpello disapplicativo - Ente impositore - Provvedimento rigetto - Efficacia vincolante - Esclusione - Processo tributario - Atto impugnabile - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento di rigetto è stato ritenuto non impugnabile davanti al giudice tributario. Esso ha natura interlocutoria, non decide in modo definitivo nel merito l'istanza, non produce un vincolo per il contribuente e non costituisce un atto amministrativo definitivo con autonoma rilevanza esterna. Le eventuali contestazioni potranno essere fatte valere contro il successivo atto impositivo, ove emanato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva di impugnare davanti al giudice tributario il provvedimento con cui l'Amministrazione aveva rigettato l'interpello disapplicativo, presumibilmente per ottenere il riconoscimento della non applicazione della disciplina sulle società non operative. La questione centrale riguardava la natura del provvedimento e la sua autonoma impugnabilità.
Norme richiamate
Disciplina dell'interpello disapplicativo e delle società di comodo
Il rigetto dell'interpello disapplicativo non determina autonomamente la pretesa tributaria e non impedisce al contribuente di contestare, in seguito, l'eventuale atto impositivo.
Norme sul processo tributario relative agli atti impugnabili
Sono autonomamente impugnabili gli atti definitivi dell'Amministrazione finanziaria che incidono direttamente e attualmente sulla posizione del contribuente; non lo sono, invece, gli atti interlocutori privi di autonoma efficacia lesiva.
Massime di principio
- Un provvedimento negativo emesso in risposta a un interpello non è automaticamente impugnabile: occorre verificare se abbia natura definitiva e produca un'immediata lesione della posizione del contribuente.
- Gli atti interlocutori o meramente consultivi, che non determinano direttamente un'imposta né vincolano il contribuente, normalmente non possono essere impugnati autonomamente nel processo tributario.
- La contestazione potrà essere proposta contro il successivo avviso di accertamento o altro atto impositivo, facendo valere anche le ragioni già esposte nell'interpello.
- Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi al contenuto del rigetto dell'interpello, ma assume il rischio che l'Amministrazione emetta successivamente un atto impositivo.
- La valutazione dell'impugnabilità dipende dagli effetti concreti dell'atto: un documento formalmente denominato rigetto può essere impugnabile solo se possiede effettiva autonomia decisoria e lesiva.
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