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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1004

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione del 9 luglio 2020 che approva la sostanza di base latte vaccino conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il latte vaccino come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica e della relazione di esame della Commissione. Stabilisce condizioni specifiche di impiego e richiede la conformità alla disciplina sui sottoprodotti di origine animale. Modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce nell’elenco delle sostanze approvate.

Approvazione del latte vaccino come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza di base "latte vaccino" (latte vaccino crudo intero, N. CAS 8049-98-7) nell’ambito dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli operatori e gli utilizzatori che impiegano tale sostanza come sostanza di base, nonché, in via indiretta, gli Stati membri per l’applicazione del quadro autorizzativo UE. L’approvazione è subordinata alle condizioni e alle specifiche tecniche indicate nell’allegato I e nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/12816/2019; restano fermi gli obblighi di conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011. L’uso è inoltre limitato, per ragioni di allergenicità, alle fasi di crescita in cui non sono presenti frutti.

Approvazione del latte vaccino come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione approva il latte vaccino come sostanza di base nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare sull’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, e tiene conto della relazione tecnica EFSA, della relazione di esame della Commissione e delle osservazioni del comitato permanente competente.

Contesto e presupposti della decisione

Secondo i considerando, la domanda di approvazione è stata presentata il 20 settembre 2017 da Basic-Eco-Logique e successivamente completata, con modifica dell’oggetto in "latte vaccino (crudo intero)". La Commissione ha richiesto assistenza scientifica all’EFSA, che il 22 agosto 2018 ha trasmesso una relazione tecnica. Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha presentato al comitato permanente la relazione di esame e il progetto di regolamento, poi finalizzati per la riunione del 24 marzo 2020.

Motivi dell’approvazione

La Commissione ritiene che il latte vaccino soddisfi i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e che, pur non essendo utilizzato prevalentemente per fini fitosanitari, sia utile a tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza e da acqua, o anche non diluito. Per tale ragione esso è qualificato come sostanza di base.

Un ulteriore profilo rilevante è la qualificazione del latte non destinato al consumo umano come sottoprodotto di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009: da ciò deriva la necessità di rispettare tale disciplina e il regolamento (UE) n. 142/2011. Inoltre, poiché il latte è un allergene ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, il suo impiego deve essere limitato alle fasi di crescita in cui non sono presenti frutti.

Contenuto dell’approvazione

L’articolo 1 dispone l’approvazione del latte vaccino come sostanza di base, rinviando all’allegato I per le condizioni applicabili. Nell’allegato sono indicati:

  • il nome comune: latte vaccino;
  • il numero CAS: 8049-98-7;
  • la data di approvazione: 30.7.2020;
  • la purezza: non pertinente;
  • la denominazione IUPAC: non disponibile.

Le disposizioni specifiche richiedono che la sostanza sia conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, nonché utilizzata secondo le condizioni fissate nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/12816/2019, con particolare riferimento alle appendici I e II.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare, nell’allegato, parte C, viene aggiunta la voce n. 22 relativa al latte vaccino, con le medesime caratteristiche identificative e le stesse condizioni specifiche indicate nell’allegato I.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza di base

L’articolo 1 approva il "latte vaccino" come sostanza di base, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni stabilite nell’allegato I. La sostanza è identificata con N. CAS 8049-98-7; la denominazione IUPAC è non disponibile e la purezza è indicata come non pertinente.

Condizioni specifiche di impiego e conformità normativa

L’allegato I prevede che il latte vaccino debba essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011. Deve inoltre essere impiegato secondo le condizioni specifiche contenute nelle conclusioni della relazione di esame sul latte vaccino (SANTE/12816/2019), in particolare nelle appendici I e II. Nei considerando si precisa che, per la presenza di lattosio e proteine del latte, gli impieghi devono essere limitati alle fasi di crescita in cui non sono presenti frutti.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II, inserendo nella parte C dell’allegato la voce relativa al latte vaccino con le medesime condizioni e la data di approvazione del 30.7.2020.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresottoprodotti di origine animale

Testo integrale

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