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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 606/2024 del 02.10.2024 – RG n. 1415/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento.

Giustizia amministrativa202500608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 606/2024 del Tribunale di Agrigento, recante condanna al pagamento di euro 19.710,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa sociale ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento per il pagamento delle prestazioni rese in favore di minori collocati, anche con le madri, presso comunità alloggio gestite dalla ricorrente. Il Comune, pur intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario nel 2018 e che l'Organismo straordinario di liquidazione aveva predisposto il piano di estinzione delle passività. Il Comune aveva tuttavia liquidato le spettanze con determinazione del responsabile del settore competente, senza procedere al pagamento per carenza di liquidità. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'ottemperanza, la definitività ed esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e la non riconducibilità del credito alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, poiché la fattura e la convenzione da cui derivava il credito erano successive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile e fondato. Il TAR ha ritenuto che un decreto ingiuntivo non opposto, definitivamente esecutivo e avente valore di cosa giudicata possa costituire titolo per il giudizio di ottemperanza. Ha inoltre escluso che lo stato di dissesto impedisse l'ottemperanza, poiché il credito, derivante da una convenzione del dicembre 2023 e da una fattura del 4 gennaio 2024, era successivo al termine temporale di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, individuato nell'art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000. Accertato che il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo il 27 gennaio 2025, notificato il 2 ottobre 2024 e che il ricorso era stato notificato l'11 aprile 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il TAR ha ordinato al Comune di pagare le somme dovute, oltre alle spese di registrazione del titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale inerzia, il Segretario generale del Comune di Agrigento quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Ha altresì applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, purché abbiano acquisito valore di cosa giudicata.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce condizione essenziale per proporre l'ottemperanza.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato

    La competenza dell'Organo straordinario di liquidazione è delimitata temporalmente; i crediti derivanti da fatti e atti successivi restano estranei alla procedura di dissesto ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo esecutivo, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento o all'efficacia dell'intervento commissariale.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione di obblighi pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, purché il decreto sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché esso acquista efficacia di cosa giudicata.
  • Lo stato di dissesto dell'ente locale non esclude di per sé il giudizio di ottemperanza: occorre verificare se il credito rientri nella competenza temporale dell'Organo straordinario di liquidazione prevista dall'art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000.
  • Quando il credito deriva da fatti o atti di gestione successivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esso non rientra nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione e può essere azionato in ottemperanza nei confronti dell'ente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine prefissato, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e imporre una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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