Sentenza del 20/10/2015 n. 8261 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - ISTANZA DI RIMBORSO - Mancata deduzione costo del personale dipendente - Omessa contestazione del credito - Legittime deduzioni non applicate - Riconoscimento del credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa della società è stata accolta: è stato riconosciuto il credito IRAP corrispondente alle deduzioni per il costo del personale dipendente non utilizzate al momento del versamento. La mancata contestazione del credito da parte dell'Amministrazione non impedisce il riconoscimento del rimborso, quando risultino verificati i presupposti sostanziali della deduzione e l'effettivo maggior versamento dell'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il riconoscimento di un credito IRAP derivante dal fatto che, al momento del versamento dell'imposta, non aveva applicato le deduzioni spettanti per i costi del personale dipendente. Il credito doveva essere riconosciuto anche se l'Amministrazione non aveva specificamente contestato il credito azionato, poiché il diritto al rimborso discendeva dalla mancata fruizione di deduzioni legittimamente applicabili nel periodo d'imposta di riferimento.
Norme richiamate
Normativa IRAP sulle deduzioni per il costo del personale dipendente
Le deduzioni spettanti per il personale dipendente devono essere considerate nel calcolo dell'IRAP. Se non sono state utilizzate e ciò ha comportato un versamento d'imposta superiore al dovuto, il contribuente può chiedere il riconoscimento del relativo credito o il rimborso.
Massime di principio
- Il contribuente può ottenere il rimborso o il riconoscimento del credito IRAP quando dimostra di non aver utilizzato deduzioni sostanzialmente spettanti e di aver quindi versato un'imposta maggiore del dovuto.
- La mancata contestazione specifica del credito da parte dell'Amministrazione non esclude il diritto del contribuente, se la spettanza della deduzione risulta dalla legge e dalla documentazione contabile e fiscale.
- In casi analoghi è necessario verificare il periodo d'imposta, i requisiti soggettivi e oggettivi della deduzione, i costi effettivamente sostenuti e la coincidenza tra deduzioni non applicate e maggiore imposta versata.
- Il riconoscimento del credito non deriva automaticamente da una semplice omissione dichiarativa: il contribuente deve comunque provare la sussistenza dei presupposti della deduzione e l'ammontare del credito richiesto.
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