Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 26/08/2014 al 05/07/2016 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e agli artt. 2, 4 e 7 della Legge n. 895/1967; assoluzione con sentenza del GUP del 05/07/2016, confermata in appello. Il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, c.1, lett. e) c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe riletto in modo inesatto il compendio indiziario, valorizzando intercettazioni ritenute dalla sentenza di merito prive di conducenza, e avrebbe invocato le cosiddette "frequentazioni ambigue" senza adeguata motivazione circa il nesso causale tra tali frequentazioni e la sua condotta

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomo itinerario logico-motivazionale rispetto al processo di merito, se la condotta dell'indagato abbia concorso a creare la falsa apparenza di configurabilità del reato (dolo o colpa grave). Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che ha valorizzato i rapporti dell'Andracchio con Procopio Gerardo e con Mario Mongiardo e le intercettazioni (indicazioni sullo spostamento di armi, colloqui su incontri per "spostare mobili", riferimenti a luoghi di occultamento) come elementi idonei a integrare colpa grave/"frequentazioni ambigue" in rapporto con il provvedimento restrittivo. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato contestato nell'origine del procedimento; la sentenza di riparazione non sindaca la sussistenza del reato ma valuta se la condotta dell'indagato abbia creato la falsa apparenza della sua configurabilità

  • Legge n. 895/1967, artt. 2, 4 e 7

    Norme menzionate fra le contestazioni originarie; rilevanti solo come fatto storico del procedimento penalmente rilevante, non oggetto di nuova valutazione sostanziale nella riparazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato in quanto basato su un'errata impostazione del parametro di valutazione della riparazione

  • principio di riparazione per ingiusta detenzione (giurisprudenza consolidata)

    Il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori disponibili e valutare, ex ante e con autonomo percorso motivazionale, se l'allegata condotta dell'indagato abbia determinato o concorso a determinare la falsa apparenza di responsabilità penale; non si tratta di una revisione del merito penale

  • Giurisprudenza citata (es. Sez. 4, n. 3359/2016; Sez. Un., n. 34559/2002; Sez. 3, n. 39199/2014)

    Precedenti utilizzati per precisare i criteri di valutazione: ammissibilità di valorizzare "frequentazioni ambigue" e linguaggio criptico come indizi idonei a integrare colpa grave, purché sia data adeguata motivazione sul nesso di concausalità con il provvedimento restrittivo

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione valuta autonomamente gli elementi probatori con un criterio ex ante, diverso dalla valutazione probatoria fatta nel processo penale
  • Un\'assoluzione nel merito non impedisce di negare l\'indennizzo se emerge che la condotta dell\'imputato (dolo o colpa grave) ha contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità
  • Frequentazioni con soggetti "ambigui" o gravati da precedenti e comunicazioni criptiche possono costituire elementi ostativi al riconoscimento dell\'indennizzo, se il giudice spiega perché tali elementi siano oggettivamente idonei a indicare complicità o concorso causale con il provvedimento restrittivo
  • La Corte di riparazione deve motivare il rapporto di concausalità tra le condotte dell\'indagato e l\'apparenza del reato che ha indotto l\'autorità a disporre la restrizione della libertà
  • In casi simili, il ricorrente deve contestare non solo la valutazione degli elementi probatori ma dimostrare che la Corte di riparazione ha errato nel requisito della motivazione o nella ricostruzione dei nessi causali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.