Cassazione Penale, Sentenza n. 33/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 26/08/2014 al 05/07/2016 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e agli artt. 2, 4 e 7 della Legge n. 895/1967; assoluzione con sentenza del GUP del 05/07/2016, confermata in appello. Il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, c.1, lett. e) c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe riletto in modo inesatto il compendio indiziario, valorizzando intercettazioni ritenute dalla sentenza di merito prive di conducenza, e avrebbe invocato le cosiddette "frequentazioni ambigue" senza adeguata motivazione circa il nesso causale tra tali frequentazioni e la sua condotta
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomo itinerario logico-motivazionale rispetto al processo di merito, se la condotta dell'indagato abbia concorso a creare la falsa apparenza di configurabilità del reato (dolo o colpa grave). Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che ha valorizzato i rapporti dell'Andracchio con Procopio Gerardo e con Mario Mongiardo e le intercettazioni (indicazioni sullo spostamento di armi, colloqui su incontri per "spostare mobili", riferimenti a luoghi di occultamento) come elementi idonei a integrare colpa grave/"frequentazioni ambigue" in rapporto con il provvedimento restrittivo. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato contestato nell'origine del procedimento; la sentenza di riparazione non sindaca la sussistenza del reato ma valuta se la condotta dell'indagato abbia creato la falsa apparenza della sua configurabilità
Legge n. 895/1967, artt. 2, 4 e 7
Norme menzionate fra le contestazioni originarie; rilevanti solo come fatto storico del procedimento penalmente rilevante, non oggetto di nuova valutazione sostanziale nella riparazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato in quanto basato su un'errata impostazione del parametro di valutazione della riparazione
principio di riparazione per ingiusta detenzione (giurisprudenza consolidata)
Il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori disponibili e valutare, ex ante e con autonomo percorso motivazionale, se l'allegata condotta dell'indagato abbia determinato o concorso a determinare la falsa apparenza di responsabilità penale; non si tratta di una revisione del merito penale
Giurisprudenza citata (es. Sez. 4, n. 3359/2016; Sez. Un., n. 34559/2002; Sez. 3, n. 39199/2014)
Precedenti utilizzati per precisare i criteri di valutazione: ammissibilità di valorizzare "frequentazioni ambigue" e linguaggio criptico come indizi idonei a integrare colpa grave, purché sia data adeguata motivazione sul nesso di concausalità con il provvedimento restrittivo
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione valuta autonomamente gli elementi probatori con un criterio ex ante, diverso dalla valutazione probatoria fatta nel processo penale
- Un\'assoluzione nel merito non impedisce di negare l\'indennizzo se emerge che la condotta dell\'imputato (dolo o colpa grave) ha contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità
- Frequentazioni con soggetti "ambigui" o gravati da precedenti e comunicazioni criptiche possono costituire elementi ostativi al riconoscimento dell\'indennizzo, se il giudice spiega perché tali elementi siano oggettivamente idonei a indicare complicità o concorso causale con il provvedimento restrittivo
- La Corte di riparazione deve motivare il rapporto di concausalità tra le condotte dell\'indagato e l\'apparenza del reato che ha indotto l\'autorità a disporre la restrizione della libertà
- In casi simili, il ricorrente deve contestare non solo la valutazione degli elementi probatori ma dimostrare che la Corte di riparazione ha errato nel requisito della motivazione o nella ricostruzione dei nessi causali
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