Ordinanza n. 1854/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di visto d'ingresso Schengen per turismo, Prot. n. 4979/25, relativo alla pratica n. 20250006214, notificato in data 31 ottobre 2025 dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo alla Sig.ra -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a. Il pregiudizio prospettato non è stato ritenuto grave e irreparabile, in considerazione della finalità meramente ricreativa del viaggio e della ristorabilità degli interessi eventualmente lesi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso Schengen per turismo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso Schengen per turismo adottato dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
il periculum in mora ... deve avere i connotati della gravità ed irreparabilità
La tutela cautelare richiede un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre, in linea di principio, quando il viaggio ha finalità meramente ricreativa e gli interessi lesi risultano eventualmente ristorabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego di visto richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; la mera impossibilità di compiere un viaggio con finalità ricreativa non integra, di per sé, il periculum in mora, soprattutto quando gli interessi eventualmente lesi risultino ristorabili.
Come è indicizzato
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