Cassazione Penale, Sentenza n. 2906/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato, ritenuta maturata il 25/03/2021; 2) censura circa l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p. e la mancata prova della responsabilità dell'Arghirò, sostenendo che non ha mai esercitato funzioni di amministratore formale (ruolo attribuito a Varlot Didier, irreperibile e stralciato) e che non sarebbero stati indicati atti gestori concreti o elemento soggettivo a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di prescrizione: il fatto (sentenza di fallimento) risale al 23/07/2010, con prescrizione di 12 anni e 6 mesi che matura il 23/01/2023, cioè dopo la sentenza impugnata (22/11/2022). Sul secondo motivo ha escluso la necessaria specificità del motivo di cassazione, qualificandolo come travisamento probatorio generico che non confronta le argomentazioni dei giudici di merito; ha inoltre confermato che le pronunce di primo e secondo grado sono conformi (doppia conformità) e che la prova emersa dimostra che Arghirò era amministratore formale fino al fallimento (anche a seguito delle dimissioni dell'altro consigliere). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda (somma fissata in euro 4.000,00).
Norme richiamate
art. 2385 cod. civ.
Regola la cessazione degli amministratori e l'effetto delle dimissioni: le dimissioni hanno effetto immediato solo se resta la maggioranza del consiglio; nel caso di dimissione di un consigliere, la carica può rimanere in capo agli altri membri e non si determina automaticamente vacanza dell'organo amministrativo, con conseguente conferma della qualità di amministratore formale di Arghirò
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulla declaratoria immediata di estinzione del reato per prescrizione nelle more del giudizio: la Corte osserva che tale declaratoria richiede che il giudice sia investito della cognizione del processo; un gravame originariamente inammissibile non determina un nuovo grado di giudizio e non consente tale declaratoria
art. 581 cod. proc. pen.
Predispone i requisiti di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il secondo motivo privo della specificità richiesta, essendo in realtà un generico travisamento probatorio
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha fatto ricadere il ricorso in questo ambito per il vizio di aspecificità del motivo
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limite della revisione in Cassazione relativo al vizio di motivazione; la Corte richiama che, in presenza di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito, non è possibile rovesciare la valutazione probatoria con mere prospettazioni alternative
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 15/1999; Sez. U. n. 8825/2016, ecc.)
segnalate nel testo e richiamate dalla Corte
Principi consolidati richiamati: impossibilità di dichiarare la prescrizione quando il gravame è originariamente inammissibile; rigore sui requisiti di specificità del motivo di cassazione; valore della "doppia conformità" tra primo e secondo grado che preclude la riesamina libera della prova in Cassazione salvo omissioni o travisamenti macroscopici
Massime di principio
- La contestazione della prescrizione in sede di cassazione richiede attenzione alla data del fatto e al computo del termine: se la prescrizione matura dopo la pronuncia impugnata non può costituire motivo valido per l'inammissibilità; inoltre, la declaratoria di estinzione per prescrizione in Cassazione è incompatibile quando il gravame è originariamente inammissibile.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; una doglianza che si risolve in un generico "travisamento probatorio" senza indicare omissioni o punti probatori decisivi è inammissibile.
- La "doppia conformità" delle decisioni di primo e secondo grado rafforza la tenuta della valutazione probatoria in Cassazione: è molto difficile ottenere l'annullamento sulla base di una diversa lettura degli stessi elementi probatori, salvo che non emerga una palese pretermissione o travisamento degli elementi decisivi.
- In materia societaria, la qualità formale di amministratore è rilevante ai fini della responsabilità: le dimissioni di un componente del consiglio non comportano automaticamente la vacanza dell'organo e l'altro amministratore può rimanere titolare della carica; chi agisce come amministratore formale può essere ritenuto responsabile anche se si contesta l'assenza di concrete atti gestori.
- Attenzione ai rischi connessi a ricorsi infondati o aspecifici: l'inammissibilità per colpa può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (ammende) a carico del ricorrente.
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