Cassazione Penale, Ordinanza n. 07131/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla condanna per i reati tributari e sul diniego delle attenuanti generiche è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello dalla Corte di appello di Lecce per violazioni della normativa penale tributaria, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 gennaio 2024 emessa dalla Corte di appello di Taranto. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la valutazione negativa sarebbe stata immotivata o comunque non adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva motivato il diniego richiamando i precedenti penali dell'imputato e la protrazione/reiterazione della condotta illecita per più annualità; ha inoltre sottolineato che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere la diminuzione e che non occorre la confutazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna per reati tributari, senza ulteriore specificazione nel testo sul contenuto della contestazione
art. 8 d.lgs. 74/2000
richiamato come seconda norma incriminatrice posta a base della condanna per reati tributari, senza ulteriore specificazione nel testo sul contenuto della contestazione
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
legge 24 luglio 2008, n. 125
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 92 del 2008
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi specifici, come precedenti penali e reiterazione/protrazione della condotta criminosa, senza che sia necessario dare conto di tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente se individua gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e se prende in considerazione le specifiche deduzioni dell'interessato; in difetto di tali presupposti, la censura può essere fondata.
- La presenza di precedenti penali specifici nel medesimo settore di illiceità può assumere rilievo negativo sulla personalità dell'imputato e ostare alla concessione delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →