Cassazione Civile, Ordinanza n. 12456/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due soci di una società a responsabilità limitata in liquidazione e successivamente cancellata impugnavano avvisi di accertamento loro notificati per l'anno d'imposta 2007, con recupero di IVA e altre imposte e determinazione di un maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni osservando che i contribuenti avevano sviluppato censure riferite essenzialmente al contenzioso della società, ormai definito, senza formulare motivi specifici contro gli accertamenti emessi nei loro confronti. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione delle norme sull'avviso di accertamento e sulla determinazione del reddito d'impresa, sostenendo che l'accertamento societario presupposto fosse nullo o comunque invalidamente notificato e quindi non idoneo a sorreggere gli atti emessi verso i soci; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2909 c.c., lamentando omessa pronuncia sulla questione della notifica dell'avviso alla società e l'erronea estensione del giudicato formatosi in altro giudizio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 36 e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo di avere ritualmente contestato anche il merito della maggiore pretesa fiscale e che la CTR avesse omesso di esaminare tali doglianze, o avesse motivato in modo apparente. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale, dichiarato poi assorbito, relativo a un asserito errore del dispositivo della sentenza regionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso principale, perché non attinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque formulati in modo non specifico. Ha osservato che la CTR aveva fondato la decisione sulla mancanza di censure specifiche contro gli avvisi emessi ai soci, nonché sul fatto che non poteva più essere rimesso in discussione, nel giudizio sui soci, l'accertamento relativo alla società divenuto definitivo. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, non vi è litisconsorzio necessario tra società e soci, ma sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza; il giudicato formatosi sull'accertamento societario spiega effetti riflessi nei confronti del socio, salvo che il contribuente dimostri che i maggiori ricavi non sono stati realizzati, non sono stati distribuiti oppure sono stati accantonati, reinvestiti o attribuiti ad altri. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., con puntuale indicazione degli atti in cui le questioni furono dedotte, onere che nella specie non era stato assolto. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito perché espressamente condizionato. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai ricorrenti in tema di validità dell'avviso di accertamento
artt. 44 e ss. d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati dai ricorrenti in tema di reddito d'impresa e imputazione degli utili
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per censurare la violazione di norme di diritto sostanziale, ma non idoneo a far valere l'omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia e gli errori in procedendo
art. 112 c.p.c.
la sua violazione per omessa pronuncia va dedotta specificamente come error in procedendo, con puntuale indicazione delle questioni non esaminate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato sia per il vizio di motivazione della sentenza tributaria sia per la struttura della decisione impugnata
art. 2909 c.c.
il giudicato spiega effetti tra le parti e anche riflessi verso soggetti titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita
art. 295 c.p.c.
richiamato per la sospensione del giudizio del socio in presenza di rapporto di pregiudizialità-dipendenza
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'applicazione generale dell'art. 295 c.p.c. nel processo tributario
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili di società a ristretta base azionaria e l'inversione dell'onere della prova
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dai ricorrenti per contestare la pretesa novità delle difese in appello
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio contro gli avvisi di accertamento emessi ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, il contribuente deve censurare specificamente gli atti a lui notificati; non è sufficiente riproporre contestazioni riferite solo all'accertamento societario.
- L'accertamento definitivo nei confronti della società costituisce, per il socio, un antecedente logico-giuridico che può spiegare efficacia riflessa nel relativo giudizio, salvo che si tratti di un giudicato meramente formale per vizi procedurali non incidenti sulla pretesa tributaria sostanziale.
- Nelle società a ristretta base partecipativa non ricorre litisconsorzio necessario tra società e soci; opera invece un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due accertamenti, con possibile sospensione del giudizio del socio ex art. 295 c.p.c.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili prodotti dalla società comporta l'inversione dell'onere della prova: il socio non può limitarsi a negare la propria partecipazione gestionale, ma deve dimostrare l'inesistenza dei maggiori ricavi, la mancata distribuzione o la diversa destinazione delle somme.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere fatto valere come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale: va dedotto come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con specifica trascrizione e localizzazione delle domande o eccezioni asseritamente trascurate.
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