Cassazione Civile, Ordinanza n. 28094/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava un immobile in Cursi. I proprietari avevano chiesto la risoluzione di un preteso comodato gratuito e il rilascio del bene; il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata dalla parte occupante l'esistenza di un diverso rapporto atipico, invocato come concessione del diritto di abitazione vita natural durante, e qualificando il rapporto come comodato precario. In cassazione la parte occupante ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1803, 1810, 1322 e 1022 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il godimento protratto dal 2003 e i lavori eseguiti sull'immobile dimostrassero un contratto atipico a termine di natura obbligatoria, riconducibile all'autonomia contrattuale; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., contestando l'uso di una testimonianza de relato e la preferenza accordata alla ricostruzione attorea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero in sostanza il giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, e che la censura sulla valutazione delle prove non fosse formulata nei limiti consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. Inoltre, la critica alla testimonianza non era specificamente autosufficiente ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e comunque non colpiva la ratio decidendi, fondata anche sulle allegazioni non contestate dai convenuti e non solo sulla testimonianza. Infine, il motivo di motivazione era inammissibile anche perché non confrontato con il regime della "doppia conforme". La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1803 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come comodato e sostenere una diversa concessione di godimento dell'immobile.
art. 1810 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al comodato e alla sua asserita incompatibilità con la ricostruzione accolta dai giudici di merito.
art. 1322 c.c.
Richiamato per invocare l'autonomia contrattuale e la validità di un contratto atipico di godimento a vita natural durante.
art. 1022 c.c.
Richiamato per sostenere la configurabilità di un diritto di abitazione in favore della ricorrente.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul rapporto dedotto e la prova della sua natura.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o fuori dai limiti legali, non per una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La Corte afferma che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o disattenda prove legali, non quando si contesti la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sulla testimonianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione e trascrizione del contenuto della deposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per le denunce di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute dirette in realtà al riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo motivazionale è stato ritenuto inammissibile sia perché formulato secondo un paradigma non più vigente sia perché non rispettoso degli oneri richiesti nel caso di doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove; la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
- La censura contro una testimonianza deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicarne puntualmente il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Una testimonianza de relato ex parte actoris può essere valorizzata come elemento probatorio se trova riscontro in ulteriori risultanze e non costituisce l'unico fondamento della decisione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La qualificazione del rapporto contrattuale e l'accertamento della sua natura concreta spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione se la doglianza si risolve in una diversa lettura delle emergenze istruttorie.
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