Cassazione Penale, Sentenza n. 17898/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per illecita detenzione di sostanza stupefacente (hashish) con recidiva reiterata infraquinquennale. Due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, contestando la metodologia della relazione tecnica e la stima del principio attivo; 2) vizio di motivazione nella quantificazione della pena, lamentando la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, a fronte del sequestro di oltre 10 kg di hashish (quasi 100.000 dosi medie), non fosse possibile qualificare la condotta come di lieve entità. Le censure sulla metodologia della relazione tecnica non sono rilevabili in sede di legittimità perché implicano una rinnovata valutazione di fatto. La Corte ha altresì ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva (assolta anche implicitamente tramite richiamo alla biografia criminale) e legittimo il diniego delle attenuanti generiche richiamando i precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5 (ipotesi di lieve entità)
L'applicabilità del comma 5 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici (quantitativo, qualitativo, mezzi, modalità, circostanze) e può essere esclusa quando uno degli indici, ad es. il quantitativo, assuma valore assorbente tale da escludere la minima offensività.
D.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2 (aggravante per ingente quantità)
La giurisprudenza citata si riferisce alla metodologia di calcolo per la soglia minima ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità; tale parametro non coincide con i criteri per l'ipotesi di lieve entità.
Codice penale, art. 62-bis (attenuanti generiche)
La valutazione sull'applicabilità delle attenuanti generiche è di natura discrezionale e di fatto; in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o mancante.
Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 (Musso)
Principio secondo cui il giudice di legittimità non può rimettere mano agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né adottare autonomamente nuovi parametri di valutazione dei fatti.
Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Occorre una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 73, comma 5; tuttavia uno degli indici può assumere valore assorbente che esclude la lieve entità.
Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 (Rico) e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)
Confermano che l'ipotesi di lieve entità richiede minima offensività desumibile dai parametri legislativi e che la mancata presenza di anche un solo indice può escludere l'applicabilità della norma.
Sez. 6, Sentenza n. 20271 del 27/04/2016 (Duse) e Sez. 3, Sentenza n. 4135 del 12/12/2017 (Alessio)
La decisione sull'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione, che può essere anche implicita purché risulti dal complesso argomentativo il requisito della riprovevolezza e della pericolosità.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Per l'esclusione delle attenuanti generiche può essere sufficiente richiamare in motivazione i precedenti penali dell'imputato; la valutazione resta giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
Massime di principio
- Un quantitativo molto elevato di stupefacente (es. oltre 10 kg di hashish e decine di migliaia di dosi) rende, di norma, incompatibile il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità.
- La Corte di legittimità non può riformare la valutazione della prova tecnica o adottare nuovi parametri di stima del principio attivo: le critiche alla metodologia della perizia sono in gran parte questioni di fatto riservate al giudice del merito.
- La giurisprudenza richiede una valutazione globale per l'art. 73, comma 5, ma riconosce che un singolo indice (ad esempio il quantitativo) può avere valore assorbente e determinare l'esclusione della lieve entità.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione, che può essere implicita se il quadro probatorio e la biografia criminale dimostrano la tendenza a delinquere e la pericolosità.
- La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è in massima parte una valutazione di merito: la Cassazione interviene solo quando la motivazione è contraddittoria, carente o illogica.
- In situazioni similari, chi propone ricorso per contestare valutazioni probatorie tecniche dovrebbe far valere errori formali o violazioni procedurali nella perizia (es. mancata catena di custodia, vizi procedurali), poiché la semplice proposta di una diversa valutazione tecnica difficilmente ottiene accoglimento in sede di legittimità.
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