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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27634/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania del 29/04/2024. Il ricorrente contestava il mancato proscioglimento per estinzione (prescrizione) dei reati residui ascritti ai capi A) ed E) (art.10 e art.5 d.lgs. n.74/2000) e denunciava omessa valutazione, in appello, della documentazione depositata con i motivi aggiunti (in particolare la relazione del curatore fallimentare e atti relativi a procedimenti a carico di terzi quali Gaetano Licciardello) che avrebbero dimostrato la sua estraneità. Sosteneva inoltre di avere ceduto le quote il 3 giugno 2011 e di non disporre della documentazione contabile rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i nuovi motivi e la documentazione aggiunta in appello fossero disancorati dal motivo principale, tardivi e non riconducibili ai capi dedotti, per cui erano preclusi. Ha richiamato la giurisprudenza che limita la possibilità di introdurre motivi nuovi in appello e di aggiungere doglianze in memoria oltre i termini. Sul piano della prescrizione, la Corte ha richiamato i termini indicati: il reato ex art.10 d.lgs. n.74/2000 sarebbe stato commesso il 21/01/2014 e l'art.5 il 30/12/2012; considerando l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione a partire dal 17/09/2011 e 673 giorni di sospensione, il più breve termine sarebbe maturato il 2/11/2024 (dopo la sentenza di appello). Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la Cassazione non ha esaminato nel merito la causa di proscioglimento per estinzione e ha confermato l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., disponendo inoltre il versamento di una somma determinata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 (la parte finale del dispositivo fissa un contributo, in relazione alla consistenza della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Il reato contestato con tale norma è stato ritenuto dalla Corte di appello estinto per prescrizione; la Cassazione non ha potuto riesaminare la causa di proscioglimento per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Il fatto riferito a tale articolo è stato indicato come consumato il 21/01/2014; è stato preso in considerazione nel calcolo dei termini di prescrizione che la Cassazione ha richiamato.

  • codice di procedura penale, art. 585, commi 1, 4 e 5

    art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen.

    Limita l'ammissione di motivi nuovi in sede di impugnazione: i motivi aggiunti devono essere sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali e ricollegabili ai capi già dedotti; non sono ammessi ampliamenti del petitum o censure tardive.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di rifondere le spese del procedimento al soggetto soccombente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato nei confronti del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    sent. Corte cost., 13/06/2000, n.186

    Richiamata per valutare l'eventuale obbligo di versamento di una somma in relazione alla determinazione della responsabilità nella presentazione dell'impugnazione; la Corte ha rilevato che non risultava che il ricorso fosse stato proposto dolosamente, ma ha comunque disposto il versamento di una somma, proporzionata alla causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 36206/2020; Sez. 3, n. 25868/2024)

    Richiamate per affermare i limiti all'introduzione di motivi nuovi e all'uso di memorie difensive per superare le preclusioni procedurali: le memorie non possono contenere doglianze ulteriori rispetto a quanto già dedotto tempestivamente.

Massime di principio

  • In appello e in Cassazione i motivi nuovi devono essere sviluppi diretti dei motivi principali: non sono ammessi nuovi fatti o censure che ampliino il petitum o siano tardivi.
  • La documentazione probatoria che si intende far valere va depositata nei termini e, preferibilmente, già in primo grado; depositarla per la prima volta in appello o in Cassazione può determinare la sua esclusione se ritenuta tardiva o disancorata.
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto delle modifiche legislative (es. aumento di un terzo dei termini per taluni reati) e dei periodi di sospensione: la verifica dei termini può escludere la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata.
  • Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile non provvede sul merito delle questioni sostanziali (es. causa di proscioglimento per estinzione) e il ricorrente può essere condannato alle spese e, ove del caso, al versamento di somme aggiuntive.
  • Le memorie difensive non possono introdurre nuove doglianze oltre quanto consentito dall'art.585 c.p.p.; servono a potenziare e dettagliare i motivi già proposti, non a cambiarne la natura.

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